NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4418 – Nella ipotesi di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento

nella ipotesi di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sez. U, sent. 14594/2016; 19059/2017; 8445/2018)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4412 – Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica

in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890 non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4423 – In tema di contenzioso tributario, l’art 36 del d.lgs. n. 175 del 2014, che, nel modificare l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha eliminato l’obbligo di deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell’appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, non si applica ove la notificazione si sia perfezionata prima dell’entrata in vigore della novella

in tema di contenzioso tributario, l'art 36 del d.lgs. n. 175 del 2014, che, nel modificare l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha eliminato l'obbligo di deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell'appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, non si applica ove la notificazione si sia perfezionata prima dell'entrata in vigore della novella e resti, pertanto, in assenza di disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, regolata dalla norma sotto il cui imperio è stata posta in essere (Cass., 30 gennaio 2017, n. 2276). Nella specie, l'atto di appello è stato notificato nel 2012, quindi prima della abolizione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 da parte dell'art. 36 del d.lgs. 175 del 2014.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 febbraio 2019, n. 3902 – L’ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall’art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato la copia dell’atto nonché il rapporto di essa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, se manchi l’indicazione delle generalità del consegnatario, la notificazione è nulla

nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, pur non dovendo limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, "è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636 – Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636 Tributi - IRPEF - Rimborso - Ritenute su pensione integrativa - Applicazione dell’imponibile ridotto - Legittimità. - Contenzioso tributario - Ricorso in cassazione - Inosservanza del termine ad impugnare - Inammissibilità del ricorso Rilevato che 1. Il sig. G.L., ex dipendente del Consorzio Autonomo del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3390 – Ai fini fiscali un’area è da considerarsi fabbricabile, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o ad una sua variante adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione degli strumenti attuativi

qualora la notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario o inoltrato a mezzo ufficio postale, non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante,come, nel caso quale preso in disamina, di avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conosciuto dal notificante, e quest'ultimo abbia appreso, solo, all'esito della prima tentata notifica il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito, ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, non avendo rilievo la circostanza che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame; a ciò aggiungasi che, comunque, la variazione del domicilio eletto se non comunicata alla controparte è inefficace ex art. 17 del d.lgs. n.546 del 1992, applicabile anche al ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 49 e 62 dello stesso decreto legislativo (

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3145 – INPS – Ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo (art. 170 c.p.c.), per cui, ove l’Istituto si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l’Ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell’Istituto, anziché del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il predetto termine breve

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3145 Inps - Pensione di vecchiaia - Riliquidazione - Domanda Ritenuto che La Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierna parte ricorrente avverso la decisione del Tribunale di Rossano, con cui era stata accolta la domanda di M.E.P. intesa ad ottenere dall'INPS la [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2942 – La notificazione è pacificamente avvenuta presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di altro avvocato, sia pur codifensore del G., e dunque presso un indirizzo diverso da quello legittimamente indicato nell’atto

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2942 Rapporto di lavoro - Indennità chilometrica - Corresponsione - Domanda - Notifica del ricorso Rilevato Che A.G. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 14.11.11 con cui venne respinta la sua domanda diretta ad ottenere dalla datrice di lavoro M.N. s.r.l. (ora E.A.V. [...]

Torna in cima