NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636 – Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636 Tributi - IRPEF - Rimborso - Ritenute su pensione integrativa - Applicazione dell’imponibile ridotto - Legittimità. - Contenzioso tributario - Ricorso in cassazione - Inosservanza del termine ad impugnare - Inammissibilità del ricorso Rilevato che 1. Il sig. G.L., ex dipendente del Consorzio Autonomo del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3390 – Ai fini fiscali un’area è da considerarsi fabbricabile, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o ad una sua variante adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione degli strumenti attuativi

qualora la notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario o inoltrato a mezzo ufficio postale, non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante,come, nel caso quale preso in disamina, di avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conosciuto dal notificante, e quest'ultimo abbia appreso, solo, all'esito della prima tentata notifica il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito, ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, non avendo rilievo la circostanza che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame; a ciò aggiungasi che, comunque, la variazione del domicilio eletto se non comunicata alla controparte è inefficace ex art. 17 del d.lgs. n.546 del 1992, applicabile anche al ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 49 e 62 dello stesso decreto legislativo (

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3145 – INPS – Ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo (art. 170 c.p.c.), per cui, ove l’Istituto si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l’Ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell’Istituto, anziché del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il predetto termine breve

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3145 Inps - Pensione di vecchiaia - Riliquidazione - Domanda Ritenuto che La Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierna parte ricorrente avverso la decisione del Tribunale di Rossano, con cui era stata accolta la domanda di M.E.P. intesa ad ottenere dall'INPS la [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2942 – La notificazione è pacificamente avvenuta presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di altro avvocato, sia pur codifensore del G., e dunque presso un indirizzo diverso da quello legittimamente indicato nell’atto

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2942 Rapporto di lavoro - Indennità chilometrica - Corresponsione - Domanda - Notifica del ricorso Rilevato Che A.G. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 14.11.11 con cui venne respinta la sua domanda diretta ad ottenere dalla datrice di lavoro M.N. s.r.l. (ora E.A.V. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2580 – Il socio di società di persone, in caso di cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale

il socio di società di persone, in caso di cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (artt. 2290, 2291, 2269 cod. civ.), sicché la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria (art. 2304 cod. civ.).

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2870 – In materia di violazione di norme tributarie, presupposto per la riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 è l’intervenuto pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della liquidazione ovvero decorrenti dalla notificazione

In tema di notificazione delle cartelle di pagamento emesse a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei contribuenti, il rapporto tra la disciplina decadenziale di cui all'art. 1, comma 5 bis del d.l. n. 106 del 2005 e quella prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo novellato dal comma 5 ter dello stesso art. 1) non è in termini di deroga (ad opera della prima) rispetto alla regola (dettata dalla seconda) bensì di disciplina "transitoria" (quella ex art. 1, comma 5 bis) e disciplina "a regime" (art. 25 cit.); sicché, la disciplina dei termini decadenziali prevista dall'indicato art. 1, comma 5 bis non viola le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, della I. n. 212 del 2000. Queste ultime, comunque, non hanno valenza superiore a quella della legge ordinaria (con la quale sono adottate) e l'art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. n. 106 del 2005, non costituisce legge speciale, tale da apportare una regolazione caso per caso, ma disposizione volta a dettare una disciplina generale, ancorché non solo "a regime" ma anche in via transitoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1995 – I ruoli “si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice”; tale norma può essere applicata anche retroattivamente, in virtù della sua natura interpretativa

con riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali (Cass. n. 21663 del 2015), alla cui stregua detta notifica può essere effettuata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva di soggetti ivi indicati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1699 – La efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1699 Accertamento - Riscossione - Estratto di ruolo - Cartella a mezzo del servizio postale - Notificazione Fatti e ragioni della decisione M.D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l'Agenzia delle entrate ed Equitalia Servizi di riscossione spa, impugnando la sentenza resa [...]

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