CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1995
Tributi – Iscrizione a ruolo – Esecutività – Sottoscrizione con firma elettronica apposta dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato – Validità
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, con sentenza depositata in data 03.06.2013, ha accolto l’appello principale proposto da Equitalia Centro s.p.a. (già Equitalia Emilia Romagna s.p.a.) avverso la sentenza di primo grado,- che aveva annullato la cartella esattoriale notificata dalla società a C.D.G. per il pagamento di Iva, Irpef ed Irap relative agli anni 2004, 2006, 2007 e 2008 per mancata sottoscrizione del ruolo ad essa allegato – rilevando che la sottoscrizione è attività interna alla P.A. e che l’amministrazione finanziaria sottoscrive i ruoli tramite validazione dei dati in essi contenuti, che avviene allorché li trasmette all’esattore tramite il sistema telematico centralizzato; ha invece respinto l’appello incidentale del contribuente, accertando che la cartella gli era stata validamente notificata tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 26 dPR n. 602/73, senza formalità e senza l’intervento del messo notificatore.
Avverso tale sentenza propone ricorso C.D.G., affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia centro s.p.a. depositano controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’articolo 12 d.p.r. 602/73 e dell’art. 17, comma 1 bis, d.lgs 165/2001; il ricorrente sostiene che il ruolo sarebbe inesistente, non essendovi prova della sua sottoscrizione da parte del direttore dell’ufficio.
2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli articoli 26 d.p.r. 602/73, 14 I. n. 890/82 e 148 c.p.c. non avendo i giudici di appello rilevato la nullità della cartella opposta per inesistenza della notifica effettuata dalla concessionaria a mezzo posta.
3. Il primo motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 12, comma 4, dpr 602/73 il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione, che può essere apposta dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica.
Tale disposizione va intesa secondo i principi espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), d.l. 106/2005), secondo cui i ruoli “si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice”; tale norma può essere applicata anche retroattivamente, in virtù della sua natura interpretativa (cfr Cassazione, 23550/2015).
Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell’Amministrazione creditrice. La validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo “certifica” quale atto proveniente dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato.
In ogni caso, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio, anche in mancanza di validazione dei dati, non si riflette in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poiché “…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. n. 19671 del 2016; Cass. 26053/15, Cass n. 6199/15, Cass. n. 6610/13)”.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l’amministrazione che ha formato l’atto) (Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253).
Per vincere detta presunzione, il contribuente “…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti” (cfr Cass., ord. n. 19761 del 3 ottobre 2016).
In assenza di una nullità espressa, opera, inoltre, la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana; la sentenza della Corte cost. n. 117 del 2000 ha affermato che costituisce “diritto vivente” il principio in base al quale «l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene».
3. Anche il secondo motivo va disatteso. II contribuente afferma che deve considerarsi inesistente ogni atto notificato direttamente a mezzo posta dall’agente della riscossione senza l’intermediazione dei soggetti a tanto abilitati per legge: ossia messi notificatori o ufficiali esattoriali o ufficiali giudiziari o messi comunali o messi di conciliazione. Questa Corte, con orientamento consolidato, ritiene in contrario che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica dei propri atti in forza, dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n.11708 del 2011, Cass. n. 15948 del 2011, Cass. n. 14327 del 2009, Cass. n. 2288 del 2011, Cass. n. 1091 del 2013).
L’affermazione di diritto sulla quale si fonda il capo della sentenza impugnato col motivo in esame è conforme al principio reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. n. 6395 del 2014; Cass. n. 4567 del 2015), con riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali (Cass. n. 21663 del 2015), alla cui stregua detta notifica può essere effettuata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva di soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell’atto. Tanto trova implicita conferma nel penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione. Ne consegue che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (v. Cass. n. 21558 del 2015; Cass. n. 16949 del 2014).
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore delle parti costituite. Sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in €.3.700 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito, ed a favore di Equitalia Centro s.p.a., che liquida in € 3.700 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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