CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 583

Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Domicilio del rappresentante legale

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue:

La Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza in data 14 febbraio 2017, ha rigettato l’appello proposto dalla Società P.I. soc. coop. a r.l., confermando la pronunzia di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di intimazione notificato da Equitalia Sud S.p.A., ritenendo la ritualità della notifica della prodromica cartella di pagamento. Secondo la CTR detta notifica era stata ritualmente eseguita alla persona fisica che rappresenta l’ente, a mani della moglie, presso il domicilio del rappresentante legale, risultando comprovati nel caso di specie tutti gli elementi indicati nell’art. 2, comma 1, L. n. 263/2005, applicabile ratione temporis. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate-riscossione resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 112, 132 cod. proc civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., deducendo la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione apparente.

La censura è palesemente infondata, poiché la sentenza offre un apparato argomentativo compiuto in ordine alle ragioni poste a base della decisione, volto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni in tema di notifica della cartella di pagamento alla società presso il domicilio del legale rappresentante del sodalizio (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014).

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si denuncia «violazione e/o falsa applicazione artt. 145 c.p.c., nonché 26 e 60 d.P.R. n. 602/73».

La censura è inammissibile quanto al profilo della dedotta necessità della comunicazione dell’avvenuta notificazione al destinatario a mezzo lettera raccomandata, sulla base del disposto dell’art. 60 lett. b-bis) d.P.R. n. 600/1973, essendo stata, nella fattispecie, la notifica eseguita tramite messi comunali o messi speciali. La ricorrente, invero, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quali fasi del giudizio di merito abbia prospettato la questione inerente la denunciata violazione di legge.

Quanto alla questione relativa all’osservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 145, comma 1, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2, comma 1, l. n. 263/2005, in relazione all’indicazione, nell’atto da notificare alla persona fisica che rappresenta l’ente, della qualità, residenza, domicilio e dimora abituale, va rilevato come la CTR, dopo avere riportato il testo della richiamata disposizione, ove si fa per l’appunto cenno agli elementi ai quali si riferisce la censura, ha dato atto della ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi contemplati dalla norma suddetta, affermando, testualmente, «risultano comprovate le dedotte circostanze e, conseguentemente, risultano essere state osservate le procedure di notifica dell’atto presupposto». Ne consegue che la censura confligge con l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e risulta pertanto inammissibile, non potendo peraltro assumere rilievo la relata di notifica prodotta nel corso del giudizio, non avendo la ricorrente indicato in quale fase processuale tale atto sia stato ritualmente prodotto (risultando irrilevante la sua produzione in altro giudizio).

La medesima censura è poi infondata quanto alla dedotta illegittimità della notifica eseguita a persona diversa dal legale rappresentante.

Posto che la CTR ha accertato in fatto che la notifica della cartella è avvenuta nel domicilio del legale rappresentante della società, nelle mani della moglie dichiaratasi capace e convivente, va osservato che ove la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell’art. 7 della legge 20.11.1982, n. 890, deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante (anche) ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall’art. 139 c.p.c., in quanto il problema della identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto, con la conseguente irrilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire (Cass. n. 6345/2013, Cass. n. 8472/2018).

Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.).

La censura si fonda sulla circostanza che la CTR avrebbe commesso un errore di percezione, rilevando la ricorrente come la mancata indicazione nell’atto da notificare delle prescrizioni richieste dall’art. 145, comma 1, cod. proc. civ. (qualità, residenza, domicilio e dimora abituale del destinatario) non fosse mai stata oggetto di contestazione tra le parti.

Il motivo è inammissibile, involgendo una affermazione che non trova alcuna conferma nel ricorso, né risulta che tale questione sia stata prospettata dalla società ricorrente nel corso del giudizio di merito.

Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.