parametrizzazione reddito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 dicembre 2020, n. 27476 – Nella procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato e il contribuente abbia omesso di parteciparvi, oppure, anche partecipando, non abbia allegato alcunché per spiegare lo scostamento, l’Ufficio non è più tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri

Nella procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato e il contribuente abbia omesso di parteciparvi, oppure, anche partecipando, non abbia allegato alcunché per spiegare lo scostamento, l'Ufficio non è più tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27152 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24870 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25527 – Nell’ipotesi in cui l’accertamento dei redditi sia compiuto ai sensi dell’art. 62-sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427, e sia basato sugli studi di settore di cui al precedente art. 62-bis, il contraddittorio preventivo endoprocedimentale costituisce un momento indefettibile, la cui assenza determina la nullità dell’accertamento medesimo

Nell'ipotesi in cui l'accertamento dei redditi sia compiuto ai sensi dell'art. 62-sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427, e sia basato sugli studi di settore di cui al precedente art. 62-bis, il contraddittorio preventivo endoprocedimentale costituisce un momento indefettibile, la cui assenza determina la nullità dell'accertamento medesimo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25525 – La determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria

La determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 novembre 2020, n. 25341 – In tema di accertamento sintetico ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso

In tema di accertamento sintetico ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25109 – La parte contribuente, seppur non debba dare la prova dell’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, deve comunque dare la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi oltre che dell’entità degli stessi e della durata del loro possesso, e, quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente,

La parte contribuente, seppur non debba dare la prova dell'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, deve comunque dare la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi oltre che dell'entità degli stessi e della durata del loro possesso, e, quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente,

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2020, n. 24738 – In materia di società di comodo, i parametri previsti dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994 sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto

In materia di società di comodo, i parametri previsti dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994 sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto

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