parametrizzazione reddito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 febbraio 2022, n. 2021 – Nell’accertamento sintetico del reddito, quando il contribuente deduca che la spesa sia frutto di liberalità o di altra provenienza, deve fornire adeguata prova documentale non solo della disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche della loro entità e della durata del possesso, ancorché non sia tenuto a dimostrare la specifica destinazione alle spese contestate

Nell'accertamento sintetico del reddito, quando il contribuente deduca che la spesa sia frutto di liberalità o di altra provenienza, deve fornire adeguata prova documentale non solo della disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche della loro entità e della durata del possesso, ancorché non sia tenuto a dimostrare la specifica destinazione alle spese contestate

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 gennaio 2022, n. 2734 – In tema di accertamento sintetico, l’omesso invio del questionario di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 al fine di acquisire dati, notizie e chiarimenti, non invalida l’atto impositivo, trattandosi di una facoltà discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, avente lo scopo di assicurare un dialogo tra fisco e contribuente per evitare l’instaurazione di un contenzioso giudiziari

In tema di accertamento sintetico, l’omesso invio del questionario di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 al fine di acquisire dati, notizie e chiarimenti, non invalida l’atto impositivo, trattandosi di una facoltà discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, avente lo scopo di assicurare un dialogo tra fisco e contribuente per evitare l’instaurazione di un contenzioso giudiziari

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2021, n. 41943 – Gli studi di settore rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre spetta al contribuente, sia nella fase amministrativa endoprocessuale e / o nella fase contenziosa l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato

Gli studi di settore rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre spetta al contribuente, sia nella fase amministrativa endoprocessuale e / o nella fase contenziosa l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39806 – Nel processo, che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto giuridico d’imposta, costituisce principio a tutela della parità delle parti quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d’imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

Nel processo, che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto giuridico d'imposta, costituisce principio a tutela della parità delle parti quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d'imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dall'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 dicembre 2021, n. 37662 – In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. “redditometro”, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. "redditometro", dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 dicembre 2021, n. 38137 – Il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile solo per mancato esame di fatti storici che, sebbene possano essere veicolati da elementi indiziari, debbano avere il carattere della decisività e l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato

Il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile solo per mancato esame di fatti storici che, sebbene possano essere veicolati da elementi indiziari, debbano avere il carattere della decisività e l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2021, n. 36075 – Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2021, n. 34063 – In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art.22, comma quarto, del d.lgs. 31/12/1992, n.546, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del comma quinto dell’art. 22 cit.

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art.22, comma quarto, del d.lgs. 31/12/1992, n.546, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all'Amministrazione finanziaria l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del comma quinto dell'art. 22 cit.

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