CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2021, n. 34063 – In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art.22, comma quarto, del d.lgs. 31/12/1992, n.546, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del comma quinto dell’art. 22 cit.