processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29972 depositata il 30 ottobre 2023 – I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/l-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva e unitaria ed incompleta nella sua struttura

I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/l-Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva e unitaria ed incompleta nella sua struttura

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20322 depositata il 10 luglio 2023 – In mancanza di un esplicito provvedimento di diniego, il silenzio-rifiuto, formatosi decorsi 90 giorni dalla domanda di rimborso di somme ritenute indebitamente versate, costituisce il presupposto processuale di ammissibilità del ricorso tributario. Di conseguenza, avverso il silenzio-rifiuto è sempre proponibile il ricorso ex art. 21 comma 2 d.lgs. 546/2022, fino a quando il diritto alla restituzione delle somme richieste dal contribuente non sia prescritto

In mancanza di un esplicito provvedimento di diniego, il silenzio-rifiuto, formatosi decorsi 90 giorni dalla domanda di rimborso di somme ritenute indebitamente versate, costituisce il presupposto processuale di ammissibilità del ricorso tributario. Di conseguenza, avverso il silenzio-rifiuto è sempre proponibile il ricorso ex art. 21 comma 2 d.lgs. 546/2022, fino a quando il diritto alla restituzione delle somme richieste dal contribuente non sia prescritto

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sez. 26, sentenza n. 2109 depositata il 10 luglio 2023 – La sentenza passata in giudicato non esaurisce i propri effetti nell’ambito del relativo giudizio, ma esprime capacità espansiva anche in eventuali altri giudizi successivi tra le stesse parti, relativi alle stesse circostanze fattuali e con riferimento alle medesime eccezioni di diritto

La sentenza passata in giudicato non esaurisce i propri effetti nell’ambito del relativo giudizio, ma esprime capacità espansiva anche in eventuali altri giudizi successivi tra le stesse parti, relativi alle stesse circostanze fattuali e con riferimento alle medesime eccezioni di diritto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29959 depositata il 27 ottobre 2023 – In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica, sicché è applicabile la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo

In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell'energia elettrica, sicché è applicabile la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo

Corte di Cassazione sentenza n. 30485 depositata il 2 novembre 2023 – La configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali

La configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali

Corte di Cassazione ordinanza n. 30480 depositata il 2 novembre 2023 – In tema di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per “errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione”, ai sensi dell’art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno

In tema di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per "errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione", ai sensi dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno

Corte di Cassazione ordinanza n. 30440 depositata il 2 novembre 2023 – Le decisioni della Corte, quando non siano rese nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., possono essere oggetto di revocazione esclusivamente ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e pertanto nell’ipotesi in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata, e comunque se il fatto non costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi

Le decisioni della Corte, quando non siano rese nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., possono essere oggetto di revocazione esclusivamente ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e pertanto nell’ipotesi in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata, e comunque se il fatto non costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi

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