processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 7600 depositata il 16 marzo 2023 – In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.

In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21853 depositata il 21 luglio 2023 – Il giudicato esterno può e deve essere rilevato di ufficio nel giudizio di cassazione. Trattandosi della medesima operazione economica, il giudicato esterno non può non essere applicato nella specie, stante l’importanza attribuita al giudicato anche dal diritto dell’Unione, al fine sia di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, nel caso in cui risultino esauriti i mezzi di ricorso disponibili ovvero siano elassi i termini previsti per i mezzi di impugnazione

Il giudicato esterno può e deve essere rilevato di ufficio nel giudizio di cassazione. Trattandosi della medesima operazione economica, il giudicato esterno non può non essere applicato nella specie, stante l'importanza attribuita al giudicato anche dal diritto dell'Unione, al fine sia di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, nel caso in cui risultino esauriti i mezzi di ricorso disponibili ovvero siano elassi i termini previsti per i mezzi di impugnazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. n. 2, sentenza n. 4414 depositata il 17 luglio 2023 – La “sospensione” del procedimento di esecuzione del rimborso del credito d’imposta, giustificata dalla esigenza di definire previamente altre esposizioni debitore fiscali del medesimo contribuente, quale misura cautelare esercitata in via di autotutela dall’Amministrazione erariale, rimane assoggettata al principio di legalità e trova nella specie fondamento nella norma di legge attributiva del relativo potere che, se originariamente rimaneva circoscritta alla ipotesi disciplinata dall’art. 38-bis comma 3 d.P.R. n. 633/72, attualmente deve intendersi estesa a qualsiasi violazione tributaria integrante illecito amministrativo in considerazione della più ampia previsione – concernente anche imposte diverse dall’IVA – contenuta nell’art. 23 d.lgs. n. 472/1997

La "sospensione" del procedimento di esecuzione del rimborso del credito d'imposta, giustificata dalla esigenza di definire previamente altre esposizioni debitore fiscali del medesimo contribuente, quale misura cautelare esercitata in via di autotutela dall'Amministrazione erariale, rimane assoggettata al principio di legalità e trova nella specie fondamento nella norma di legge attributiva del relativo potere che, se originariamente rimaneva circoscritta alla ipotesi disciplinata dall'art. 38-bis comma 3 d.P.R. n. 633/72, attualmente deve intendersi estesa a qualsiasi violazione tributaria integrante illecito amministrativo in considerazione della più ampia previsione - concernente anche imposte diverse dall'IVA - contenuta nell'art. 23 d.lgs. n. 472/1997

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31188 depositata il 9 novembre 2023 – L’efficacia del giudicato rileva solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente e l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica, quindi, soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo

L'efficacia del giudicato rileva solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente e l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica, quindi, soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31003 depositata il 7 novembre 2023 – Può dedursi, riguardo all’IRAP, il giudicato formatosi riguardo a diverse annualità. A tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.

Può dedursi, riguardo all'IRAP, il giudicato formatosi riguardo a diverse annualità. A tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16958 depositata il 1 giugno 2023 – Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), ossia dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell’art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30123 depositata il 30 ottobre 2023 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

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