processo tributario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20374 depositata il 14 luglio 2023 – In tema di IVA, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi   costi,   provare   l’effettiva   esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi   costi,   provare   l'effettiva   esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20368 depositata il 14 luglio 2023 – L’eventuale incompletezza della copia notificata determinato la nullità dell’atto impugnato, anche perché si trattava di cartella esattoriale che non seguiva uno specifico atto impositivo già notificato alla contribuente, ma era stata emessa a seguito di controllo automatizzato, costituendo, pertanto, il primo ed unico atto con il quale l’Ente impositore aveva esercitato la pretesa tributaria, per cui la stessa doveva essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione

L’eventuale incompletezza della copia notificata determinato la nullità dell’atto impugnato, anche perché si trattava di cartella esattoriale che non seguiva uno specifico atto impositivo già notificato alla contribuente, ma era stata emessa a seguito di controllo automatizzato, costituendo, pertanto, il primo ed unico atto con il quale l'Ente impositore aveva esercitato la pretesa tributaria, per cui la stessa doveva essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20301 depositata il 14 luglio 2023 – Viola gli art. 2727 e 2729 c.c. ed i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi. Il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento

Viola gli art. 2727 e 2729 c.c. ed i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi. Il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20185 depositata il 13 luglio 2023 – Incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o, – il che è lo stesso, – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi

Incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o, - il che è lo stesso, - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18545 depositata il 30 giugno 2023 – In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione

Processo Tributario: limitazione dei nuovi motivi non compresi nell’atto introduttivo e motivi ed eccezioni in appello e cassazione

Ai sensi degli articoli 18 e 24 del D. Lgs. n. 546/1992 il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo. Nel processo tributario, il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 30467 depositata il 17 ottobre 2022 – E’ ravvisabile il vizio di extrapetizione quando il giudice d’appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, non ricorrendo, invece, tale vizio allorchè il giudice qualifichi diversamente i fatti, restando nei limiti delle richieste contenute nell’atto di impugnazione e degli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate; ricorre, quindi, il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)

E' ravvisabile il vizio di extrapetizione quando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, non ricorrendo, invece, tale vizio allorchè il giudice qualifichi diversamente i fatti, restando nei limiti delle richieste contenute nell'atto di impugnazione e degli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate; ricorre, quindi, il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11287 depositata il 28 aprile 2023 – In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato

In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato

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