Corte di Cassazione ordinanza n. 19215 del 15 giugno 2022

motivazione apparente – accertamento del reddito, con metodo sintetico

RILEVATO CHE

– C.M. propone ricorso,. affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona dlel Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 4983/12/2019 dE lla Commissione Tributaria Provinciale di Messina di rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione aveva contestato, con metodo sintetico, ex 38 d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito ai fini Irpef, add reg. e add. com., interessi e sanzioni, in relazione all’anno 2013;

-l’Agenzia delle entrate resiste con “atto di costituzione”;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

-il contribuente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE

-con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per avere la CTR, rigettato l’appello del contribuente, con una motivazione apparente, affermando apoditticamente il mancato superamento da parte di quest’ultimo della presunzione legale relativa di maggior reddito operata dall’Ufficio sinteticamente in base a parametri di spesa (c.d. redditometro) in quanto “dall’esame degli atti era emersa l’assenza di corrispondenza e l’inidoneità della produzione documentale (…) come rilevato dalla condivisibile sentenza impugnata”, senza indicare le ragioni per le quali non era stata riconosciuta alcuna valenza probatoria alle allegazioni documentali versate in atti e senza effettuare alcun esame critico delle argomentazioni sottese ai proposti motivi di gravame;

– in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il motivo è fondato;

-va precisato, in particolare, che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa edl obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella  di esternare un “ragionamento  che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit:.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass. 22949 del 2018 ). Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio  convincimento  ovvero  li  indichi  senza  un’approfondita  loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020);

– peraltro, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata ragçiiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15884 del 2017). Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. :22022 del 2017; Cass. n. 28113 del 2013);

-premesso che, in tema di accertamento del reddito, con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, in base al contenuto precettivo della disposizione in esame, nella versione applicabile “ratione temporis“, la parte contribuente, seppur non debba dare la prova dell’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, deve comunque dare la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi oltre che dell’entità degli stessi e della durata del loro possesso, «che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta» (Cass. n. 25104 del 2014; successive conformi, Cass. n. 3084 e n. 20477 del 2017, n. 1455, n. 1332 e n. 916 del 2016, nonché n. 22944, n. 14885 del 2015; conf. Cass. n. 3804 del 2017; n. 14711 del 2018; n. 29761 del 2019), nel caso di specie, la CTR- a fronte della determinazione sintetica ex art. 38 cit. da parte dell’Ufficio di un maggior reddito imponibile sulla base di parametri di spesa indicati nel D.M. 10/9/1992 e 19/11/1992 (“ogniqualvolta, come nel caso oggetto del presente giudizio si individua uno scostamento tra reddito complessivo netto accertabile .. e quello dichiarato e in particolare questo non risulti congruo rispetto agli elementi previsti dai cit. DM, l’accertamento sintetico è legittimo.. l’Ufficio, nella rideterminazione del reddito complessivo ha osservato i presupposti procedimentali previsti per la rettifica .. ed ha assolto a/l’obbligo di dimostrare i fatti e gli elementi sui quali ha fondato la pretesa individuandoli analiticamente nell’atto impugnato”), si è limitata apoditticamente ad affermare che il contribuente non aveva assolto all’onere della prova contraria stante “l’assenza di corrispondenza e l’inidoneità della produzione documentazione (in particolare per l’assenza di documentazione bancaria attestante la tracciabilità delle somme utilizzate per le spese e gli investimenti in contestazione)”; con ciò senza illustrare, anche alla luce dei motivi di motivi di censura riproposti dal contribuente in sede di gravame (errata applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73; idoneità delle prove contrarie avuto riguardo alle disponibilità finanziarie derivanti da disinvestimenti, al piano di ammortamento Artigiancassa e al contratto di affidamento Unicredit), cosa intendesse per “corrispondenza” e quale rilevanza assumesse nel giudizio, né tantomeno le ragioni della assunta inidoneità della prodotta documentazione laddove la sola rilevata mancanza di documentazione bancaria poteva non assumere rilevanza ai fini della prova contraria in materia. Pertanto, le considerazioni svolte dal giudice di appello non disvelano le ragioni della asserita inidoneità della prova addotta a contrario dal contribuente e il ragionamento logico-giuridico seguito per la formazione del proprio convincimento;

– in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione;

P.Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione;