processo tributario

MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 21 aprile 2023 – Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” 

MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 21 aprile 2023 Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma [...]

Principio di fedeltà ai precedenti sul quale si fonda l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, della nomofilachia

La corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10206 depositata il 17 aprile 2023 e dall'ordinanza n. 34743 del 12 dicembre 2023 ha ribadito che " ... il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta [...]

Revocazione delle sentenze ai sensi dell’art. 391-bis del c.p.c. con particolare riferimento al processo tributario

La Corte di Cassazione, sez. V, con la sentenza n. 7758 depositata il 17 marzo 2023 è intervenuta in tema di revocazione delle sentenze ribadendo che "... Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 7758 depositata il 17 marzo 2023 – Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l’errore percettivo sia assunto come decisivo nell’enunciazione del principio di diritto, o, nell’economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all’annullamento per vizio di motivazione

Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10094 depositata il 14 aprile 2023 – Non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine aran debeatur”, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario

Non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine aran debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9322 depositata il 4 aprile 2023 – Intervenuto il verbale di conciliazione giudiziale, con il quale le parti hanno inteso definire ogni aspetto del rapporto controverso, la sopravvenuta conciliazione giudiziale ha un effetto novativo del titolo di imposizione, sostituendosi all’originario verbale di constatazione ed all’avviso di accertamento su di questo basato

Intervenuto il verbale di conciliazione giudiziale, con il quale le parti hanno inteso definire ogni aspetto del rapporto controverso, la sopravvenuta conciliazione giudiziale ha un effetto novativo del titolo di imposizione, sostituendosi all'originario verbale di constatazione ed all'avviso di accertamento su di questo basato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9285 depositata il 4 aprile 2023 – In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrappos1z1one di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrappos1z1one di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9655 depositata l’ 11 aprile 2023 – In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto dell’Unione Europea impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta

In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto dell'Unione Europea impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta

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