processo tributario

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 4, sentenza n. 2786 depositata il 28 febbraio 2023 – Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, ciò a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi

Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, ciò a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 19, sentenza n. 2747 depositata il 28 febbraio 2023 – L’ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all’art. 23 c. l Dlgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all’art. 32, c. l, D.lgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale

L'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 c. l Dlgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32, c. l, D.lgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10846 depositata il 24 aprile 2023 – Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, comma 3, dell’art. 19 in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, comma 3, dell’art. 19 in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10993 depositata il 26 aprile 2023 – In tema di contenzioso tributario, ” il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 56 nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato e non all’appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – riproposizione/rinuncia – rappresentata dal detto D.Lgs. n., artt. 56 (ndr D.Lgs. 1992 n. 546, artt. 56) e 346 c.p.c., rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione – principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno

In tema di contenzioso tributario, " il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 56 nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dal detto D.Lgs. n., artt. 56 (ndr D.Lgs. 1992 n. 546, artt. 56) e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11719 depositata il 4 maggio 2023 – In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2010 al 2012, da società residenti in Italia a fondi pensione residenti in Stati terzi, ricorrono ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una diversità di trattamento, restando esclusa la violazione dell’art. 63 T.F.U.E. in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e Paesi terzi, laddove detti Stati terzi siano inseriti nella c.d. black list dei Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni secondo quanto previsto dall’art. 168bis t.u.i.r.

In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2010 al 2012, da società residenti in Italia a fondi pensione residenti in Stati terzi, ricorrono ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una diversità di trattamento, restando esclusa la violazione dell'art. 63 T.F.U.E. in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e Paesi terzi, laddove detti Stati terzi siano inseriti nella c.d. black list dei Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 168bis t.u.i.r.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11625 depositata il 4 maggio 2023 – Quando la sentenza del giudice del merito è fondato su più ragioni autonome, ciascuna della quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggerla, l’omessa impugnazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per carenza di interesse, di quella proposta avverso l’altra o le altre ragioni, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso, così come proposto non incide sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su questa

Quando la sentenza del giudice del merito è fondato su più ragioni autonome, ciascuna della quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggerla, l'omessa impugnazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per carenza di interesse, di quella proposta avverso l'altra o le altre ragioni, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso, così come proposto non incide sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su questa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11642 depositata il 4 maggio 2023 – Ai sensi del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 109 comma 5, gli interessi passivi sono sempre deducibili (anche se nei limiti di cui all’art. 96 dello stesso art. 109, comma 5), senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza. In materia di indagini bancarie la mancanza di autorizzazione, prevista dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 comma 1, num. 7, per l’accertamento delle imposte dirette, e dal d.p.r. n. 633 del 1972, art. 51 comma 2, num. 7), in materia di imposta sul valore aggiunto, ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente

Ai sensi del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 109 comma 5, gli interessi passivi sono sempre deducibili (anche se nei limiti di cui all'art. 96 dello stesso art. 109, comma 5), senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza. In materia di indagini bancarie la mancanza di autorizzazione, prevista dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 comma 1, num. 7, per l'accertamento delle imposte dirette, e dal d.p.r. n. 633 del 1972, art. 51 comma 2, num. 7), in materia di imposta sul valore aggiunto, ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari non implica l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente

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