processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9266 depositata il 4 aprile 2023 – I compensi del dottore commercialista abilitato ad esercitare il patrocinio legale innanzi alle Corti di giustizia tributaria, anche in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati in considerazione dell’attività concretamente svolta, pertanto applicandosi le tariffe relative agli avvocati, e non quelle previste per i dottori commercialisti

I compensi del dottore commercialista abilitato ad esercitare il patrocinio legale innanzi alle Corti di giustizia tributaria, anche in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati in considerazione dell'attività concretamente svolta, pertanto applicandosi le tariffe relative agli avvocati, e non quelle previste per i dottori commercialisti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 352 depositata il 3 febbraio 2023 – Il difetto di assistenza tecnica, nelle controversie tributarie di valore superiore a tremila euro, non incide sulla valida instaurazione del contraddittorio, ma impone solamente al giudice di ordinare alla parte che ne è sprovvista la nomina di un difensore

Il difetto di assistenza tecnica, nelle controversie tributarie di valore superiore a tremila euro, non incide sulla valida instaurazione del contraddittorio, ma impone solamente al giudice di ordinare alla parte che ne è sprovvista la nomina di un difensore

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9165 depositata il 3 aprile 2023 – Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p. e. c. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art.16 bis, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo p.e.c. non integra la consegna a mani proprie che l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva

Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p. e. c. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art.16 bis, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo p.e.c. non integra la consegna a mani proprie che l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 8226 depositata il 23 marzo 2023 – In tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa

In tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Abruzzo, sezione n. 2, sentenza n. 90 depositata il 1° febbraio 2023 – Il ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria deve essere depositato a pena di inammissibilità entro trenta giorni dallo scadere del termine previsto per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione

Il ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria deve essere depositato a pena di inammissibilità entro trenta giorni dallo scadere del termine previsto per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione

Processo tributario: spese processuali per onorari non dovute se l’Amministrazione finanziari si difende con i propri dipendenti

La Suprema Corte ed i giudici di merito sono intervenuti con varie sentenze sulla determinazione delle spese processuali a carico della parte soccombente qualora l'Amministrazione finanziaria si è difesa con propri funzionari. Occorre evidenziare che l'orientamento che esclude la condanna alla refusione degli onorari e diritti se l'Agenzia delle Entrate o altre amministrazioni finanziare risulta [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 31917 depositata il 28 ottobre 2022 – Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati può avvalersi dell’Avvocatura erariale o di un avvocato del libero foro

Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati può avvalersi dell'Avvocatura erariale o di un avvocato del libero foro

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