processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9322 depositata il 4 aprile 2023 – Intervenuto il verbale di conciliazione giudiziale, con il quale le parti hanno inteso definire ogni aspetto del rapporto controverso, la sopravvenuta conciliazione giudiziale ha un effetto novativo del titolo di imposizione, sostituendosi all’originario verbale di constatazione ed all’avviso di accertamento su di questo basato

Intervenuto il verbale di conciliazione giudiziale, con il quale le parti hanno inteso definire ogni aspetto del rapporto controverso, la sopravvenuta conciliazione giudiziale ha un effetto novativo del titolo di imposizione, sostituendosi all'originario verbale di constatazione ed all'avviso di accertamento su di questo basato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9285 depositata il 4 aprile 2023 – In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrappos1z1one di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrappos1z1one di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9655 depositata l’ 11 aprile 2023 – In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto dell’Unione Europea impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta

In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto dell'Unione Europea impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9266 depositata il 4 aprile 2023 – I compensi del dottore commercialista abilitato ad esercitare il patrocinio legale innanzi alle Corti di giustizia tributaria, anche in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati in considerazione dell’attività concretamente svolta, pertanto applicandosi le tariffe relative agli avvocati, e non quelle previste per i dottori commercialisti

I compensi del dottore commercialista abilitato ad esercitare il patrocinio legale innanzi alle Corti di giustizia tributaria, anche in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati in considerazione dell'attività concretamente svolta, pertanto applicandosi le tariffe relative agli avvocati, e non quelle previste per i dottori commercialisti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 352 depositata il 3 febbraio 2023 – Il difetto di assistenza tecnica, nelle controversie tributarie di valore superiore a tremila euro, non incide sulla valida instaurazione del contraddittorio, ma impone solamente al giudice di ordinare alla parte che ne è sprovvista la nomina di un difensore

Il difetto di assistenza tecnica, nelle controversie tributarie di valore superiore a tremila euro, non incide sulla valida instaurazione del contraddittorio, ma impone solamente al giudice di ordinare alla parte che ne è sprovvista la nomina di un difensore

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9165 depositata il 3 aprile 2023 – Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p. e. c. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art.16 bis, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo p.e.c. non integra la consegna a mani proprie che l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva

Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p. e. c. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art.16 bis, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo p.e.c. non integra la consegna a mani proprie che l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 8226 depositata il 23 marzo 2023 – In tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa

In tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Abruzzo, sezione n. 2, sentenza n. 90 depositata il 1° febbraio 2023 – Il ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria deve essere depositato a pena di inammissibilità entro trenta giorni dallo scadere del termine previsto per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione

Il ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria deve essere depositato a pena di inammissibilità entro trenta giorni dallo scadere del termine previsto per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione

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