processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 9900 depositata il 15 aprile 2021 – L’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall’art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionano amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota

L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionano amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 7425 depositata il 14 marzo 2023 – Rinvio alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto sulla condizione testualmente fissata dall’art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell’interesse ad agire in capo all’Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell’ambito dell’una condizione dell’azione o dell’altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova

Rinvio alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto sulla condizione testualmente fissata dall'art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo all'Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell'ambito dell'una condizione dell'azione o dell'altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova

Corte di Cassazione ordinanza n. 27444 depositata il 1° dicembre 2020 – La parte soccombente in giudizio non può essere condannata al pagamento dei diritti e degli onorari a favore dell’Agenzia delle Entrate, in mancanza della costituzione in giudizio di quest’ultima a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o di un legale.

La parte soccombente in giudizio non può essere condannata al pagamento dei diritti e degli onorari a favore dell’Agenzia delle Entrate, in mancanza della costituzione in giudizio di quest’ultima a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o di un legale.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 1, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2023 – In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare non solo l’oggettiva inesistenza del fornitore, ma anche la consapevolezza da parte del destinatario in ordine al suo coinvolgimento in un’evasione d’imposta. Tale principio è stato chiarito da costante giurisprudenza di legittimità

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare non solo l’oggettiva inesistenza del fornitore, ma anche la consapevolezza da parte del destinatario in ordine al suo coinvolgimento in un’evasione d’imposta. Tale principio è stato chiarito da costante giurisprudenza di legittimità

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 5094 depositata il 17 febbraio 2023 – In ordine all’efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento prodotto solo in copia la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali, ha pienamente legittimato l’accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c., contenute nelle dette relate di notifica che rivestono la natura di atto pubblico

In ordine all'efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali, ha pienamente legittimato l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c., contenute nelle dette relate di notifica che rivestono la natura di atto pubblico

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 917 depositata il 6 dicembre 2022 – L’esenzione dal pagamento del contributo unificato spetta alla ONLUS che opera a tutela dell’interesse collettivo in materia ambientale sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus del 25.6.1998, ratificata in Italia con L. n. 108/2001

L’esenzione dal pagamento del contributo unificato spetta alla ONLUS che opera a tutela dell’interesse collettivo in materia ambientale sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus del 25.6.1998, ratificata in Italia con L. n. 108/2001

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 5, sentenza n. 5566 depositata il 1° dicembre 2022 – Nel caso in cui il sostituto d’imposta ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non risulta obbligato in solido in sede di riscossione

Nel caso in cui il sostituto d’imposta ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non risulta obbligato in solido in sede di riscossione

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