processo tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 22, sentenza n. 3225 depositata il 30 novembre 2022 – Quando l’annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo, ma segue alla proposizione del ricorso in riassunzione, non è premiato con la compensazione delle spese. In tal caso opera, infatti, il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, secondo il quale “nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale

Quando l’annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo, ma segue alla proposizione del ricorso in riassunzione, non è premiato con la compensazione delle spese. In tal caso opera, infatti, il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, secondo il quale “nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 18, sentenza n. 12993 depositata il 21 novembre 2022 – In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità

In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 1, sentenza n. 239 depositata il 16 novembre 2022 – In tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad es. la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione

In tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad es. la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 3, sentenza n. 1233 depositata l’ 11 novembre 2022 – Nel processo tributario l’estinzione della società (di persone o di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”. Ne discende che i soci subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali

Nel processo tributario l'estinzione della società (di persone o di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate". Ne discende che i soci subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 4 sentenza n. 7292 depositata l’ 11 novembre 2022 – Ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, che pur è d’obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l’attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell’ente), né la veste giuridica assunta. Ciò che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative

Ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche il contenuto formale dello statuto o dell'atto costitutivo, che pur è d'obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l'attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell'ente), né la veste giuridica assunta. Ciò che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l'esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 31, sentenza n. 10220 depositata il 2 novembre 2022 – Qualora il destinatario del ricorso non si costituisca, con l’introduzione del processo telematico e segnatamente con l’art. 25 bis del D.L.vo 546/92, vi è l’obbligo di attestazione di conformità dell’atto notificato a mezzo PEC con quello che viene depositato in modalità telematica. Peraltro, la conformità potrebbe ricavarsi dall’eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato “EML”, contenente i file digitali degli atti notificati

Qualora il destinatario del ricorso non si costituisca, con l'introduzione del processo telematico e segnatamente con l'art. 25 bis del D.L.vo 546/92, vi è l'obbligo di attestazione di conformità dell'atto notificato a mezzo PEC con quello che viene depositato in modalità telematica. Peraltro, la conformità potrebbe ricavarsi dall'eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato "EML", contenente i file digitali degli atti notificati

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione 1, sentenza n. 128 depositata il 27 ottobre 2022 – La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, emessa con la formula «perche il fatto non sussiste», non assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. Pertanto, se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell’ambito del contenzioso tributario in esame

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, emessa con la formula «perche il fatto non sussiste», non assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. Pertanto, se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell'ambito del contenzioso tributario in esame

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 26, sentenza n. 2760 depositata il 26 ottobre 2022 – E’ dalla data della pubblicazione della sentenza, attraverso il deposito, che inizia a decorrere il termine per proporre appello ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 546/92, senza che, a tal fine, rilevino eventuali comunicazioni della segreteria della corte alle parti. L’impugnabilità della sentenza è, dunque, esclusa se sono trascorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, salvo quanto previsto per la parte contumace che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo (art. 327 c.p.c.)

E’ dalla data della pubblicazione della sentenza, attraverso il deposito, che inizia a decorrere il termine per proporre appello ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 546/92, senza che, a tal fine, rilevino eventuali comunicazioni della segreteria della corte alle parti. L’impugnabilità della sentenza è, dunque, esclusa se sono trascorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, salvo quanto previsto per la parte contumace che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo (art. 327 c.p.c.)

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