processo tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 3 depositata il 3 gennaio 2023 – Le norme del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale, sono applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento svolte dall’Agenzia delle Entrate, mentre non possono essere applicate alle attività e funzioni “ispettive e di controllo fiscale”

Le norme del cd. Codice dell'Amministrazione Digitale, sono applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento svolte dall'Agenzia delle Entrate, mentre non possono essere applicate alle attività e funzioni "ispettive e di controllo fiscale"

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione n. 1, sentenza n. 1 depositata il 3 gennaio 2023 – In caso di annullamento della pretesa impositiva ad opera dell’amministrazione finanziaria in sede di procedura di reclamo, il contribuente mantiene l’interesse ad agire ed ha diritto al rimborso delle spese di lite

In caso di annullamento della pretesa impositiva ad opera dell’amministrazione finanziaria in sede di procedura di reclamo, il contribuente mantiene l’interesse ad agire ed ha diritto al rimborso delle spese di lite

Commissione tributaria provinciale di Taranto Ordinanza n. 186 del 9 settembre 2021 – Rinvio per manifesta illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 2-sexies del D.lgs. n. 546/199 per violazione degli articoli 3, 24 e 33 della Costituzione nella parte in cui prevede che le spese processuali, per diritti di procuratore ed onorario di avvocato, in favore degli enti impositori o agenti della riscossione costituiti in giudizio a mezzo di propri funzionari

Rinvio per manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2-sexies del D.lgs. n. 546/199 per violazione degli articoli 3, 24 e 33 della Costituzione nella parte in cui prevede che le spese processuali, per diritti di procuratore ed onorario di avvocato, in favore degli enti impositori o agenti della riscossione costituiti in giudizio a mezzo di propri funzionari

Corte di Cassazione ordinanza n. 9900 depositata il 15 aprile 2021 – L’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall’art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionano amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota

L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionano amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 7425 depositata il 14 marzo 2023 – Rinvio alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto sulla condizione testualmente fissata dall’art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell’interesse ad agire in capo all’Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell’ambito dell’una condizione dell’azione o dell’altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova

Rinvio alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto sulla condizione testualmente fissata dall'art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo all'Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell'ambito dell'una condizione dell'azione o dell'altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova

Corte di Cassazione ordinanza n. 27444 depositata il 1° dicembre 2020 – La parte soccombente in giudizio non può essere condannata al pagamento dei diritti e degli onorari a favore dell’Agenzia delle Entrate, in mancanza della costituzione in giudizio di quest’ultima a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o di un legale.

La parte soccombente in giudizio non può essere condannata al pagamento dei diritti e degli onorari a favore dell’Agenzia delle Entrate, in mancanza della costituzione in giudizio di quest’ultima a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o di un legale.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 1, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2023 – In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare non solo l’oggettiva inesistenza del fornitore, ma anche la consapevolezza da parte del destinatario in ordine al suo coinvolgimento in un’evasione d’imposta. Tale principio è stato chiarito da costante giurisprudenza di legittimità

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare non solo l’oggettiva inesistenza del fornitore, ma anche la consapevolezza da parte del destinatario in ordine al suo coinvolgimento in un’evasione d’imposta. Tale principio è stato chiarito da costante giurisprudenza di legittimità

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