CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7748 depositata il 17 marzo 2023
Avviso di accertamento – IRES, IRAP e IVA – Mancato espletamento del contraddittorio preventivo – Illegittimo il ricorso per Cassazione notificato a un soggetto fisico e all’Associazione in quanto non c’è litisconsorzio necessario – Rigetto
Rilevato che
con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Veneto rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 46/2018 della C.T.P. di Treviso, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da (…) a r.l. e da (…) quale coobbligato in solido ex art. 38 c.c., per l’annullamento dell’avviso di accertamento loro notificato, per l’anno 2011, per il recupero di IRES, IRAP e IVA; in particolare, con detto avviso, si era contestato all’associazione di aver superato il limite legale ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1 della legge n. 398/1991;
nel confermare la prima decisione, la C.T.R. ribadì che l’avviso di accertamento impugnato non era stato preceduto dal contraddittorio preventivo e che, trattandosi di accertamento a tavolino, concernente sia tributi armonizzati che tributi non armonizzati, il vizio procedimentale, già esiziale per l’IVA, non poteva non riverberarsi anche sulle restanti pretese, ritenendo comunque fornita dai contribuenti la prova di resistenza;
avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; hanno resistito con unico controricorso (…) e (…) a r.l.;
Considerato che
1.1 — con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, per aver ritenuto la C.T.R. di poter accomunare, nella valutazione circa gli effetti del mancato espletamento del contraddittorio preventivo, sia i tributi armonizzati che quelli non armonizzati, atteso che, per questi ultimi, non sussiste un generalizzato in tal senso, ma solo nei casi previsti dalla legge; inoltre, quanto ai tributi armonizzati, la C.T.R. avrebbe comunque omesso una concreta indagine sull’effettivo assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente, risolvendosi la valutazione da essa operata in mere congetture;
2.1 — preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del controricorso proposto da (…) a r.l.; invero, l’Agenzia ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione esclusivamente a (…) coobbligato con l’Associazione ai sensi dell’art. 38 c.c. perché, all’epoca dei fatti, ne era il legale rappresentante;
è quindi evidente che, al di là della prudenziale attività difensiva svolta dalla stessa Associazione in questa sede, non s’è instaurato alcun valido rapporto processuale nei suoi confronti, tanto più che è ben noto come tra l’associazione non riconosciuta e il soggetto coobbligato ex art. 38 c.c. non sussista litisconsorzio necessario, trattandosi di cause scindibili (Cass. n. 8623/2012);
3.1 — quale diretta conseguenza di quanto precede, deve anche trovare accoglimento l’eccezione di giudicato ex art. 1306 c.c. sollevata dal controricorrente (…) con conseguente infondatezza del ricorso; infatti, la precisa scelta processuale della ricorrente di proporre il ricorso per cassazione nei confronti del solo (…) e non anche nei confronti della A.S.D., comporta necessariamente il passaggio in giudicato della sentenza d’appello nei confronti di quest’ultima, proprio perché non è configurabile il litisconsorzio necessario, come già s’è visto;
pertanto, per gli effetti di cui all’art. 1306 c.c., l’odierno controricorrente ben può opporre detto giudicato all’Agenzia, giacché esso non è fondato su ragioni personali all’A.S.D., bensì sull’accertata illegittimità dell’iter procedurale di accertamento;
conseguentemente, poiché il (…) risponde a titolo solidale ex art. 38 c.c., e quindi la legittimità della pretesa erariale dipende esclusivamente dalla fondatezza della stessa pretesa nei confronti dell’A.S.D., dall’incontestabile illegittimità dell’accertamento impugnato, almeno nei confronti di quest’ultima, non può che discendere l’infondatezza del ricorso, per essere infondate le ragioni di credito verso lo stesso (…)
va infine soggiunto che non paiono condivisibili le considerazioni svolte dall’Agenzia ricorrente in memoria, secondo cui il ricorso sarebbe stato notificato all’unico difensore costituito sia per I’A.S.D. che per (…) senza alcuna volontà di limitare l’impugnazione, dal punto di vista soggettivo;
infatti, depone in senso contrario l’inequivoca espressione utilizzata nella relata di notifica (“… all’Avv. (…), quale difensore domiciliatario di (…) …”), senza alcun riferimento all’Associazione, il che esclude di per se il rischio della ventilata “lettura formalistica” del dato processuale: semplicemente, l’Agenzia non ha notificato il ricorso alla stessa Associazione; è poi singolare, in tal senso (e ciò finisce col confermare quanto prima ritenuto), che la stessa memoria dell’Agenzia riporti nell’intestazione, quale parte resistente, il solo (…) non anche l’Associazione, esattamente come nel ricorso;
4.1 — in definitiva, il ricorso è rigettato; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di (…).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di (…) che liquida in € 7.700,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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