processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 602 depositata il 11 gennaio 2023 – La giurisprudenza della Corte EDU ha elaborato – a partire dalla richiamata pronuncia del 1976 – tre criteri, tra loro alternativi, al fine di stabilire la qualificazione di un’infrazione come penale da un punto di vista sostanziale, consistenti nella qualificazione giuridica della sanzione, nella natura e nella finalità dell’infrazione e (infine) nel grado di severità della sanzione stessa (profili non approfonditi dal ricorrente)

La giurisprudenza della Corte EDU ha elaborato - a partire dalla richiamata pronuncia del 1976 - tre criteri, tra loro alternativi, al fine di stabilire la qualificazione di un'infrazione come penale da un punto di vista sostanziale, consistenti nella qualificazione giuridica della sanzione, nella natura e nella finalità dell'infrazione e (infine) nel grado di severità della sanzione stessa (profili non approfonditi dal ricorrente)

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38118 depositata il 29 dicembre 2022 – In tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38121 depositata il 30 dicembre 2022 – Il mancato riconoscimento dei costi per difetto di documentazione da parte del giudice di merito ha totalmente omesso di prendere in considerazione la documentata esistenza dei costi sostenuti dalla società nell’anno d’imposta rilevante, costi di cui la medesima aveva chiesto che si tenesse debito conto sin dall’atto introduttivo del giudizio, la CTR, omettendo alcuna considerazione di siffatta nuova produzione, quantunque effettuata solo dinanzi a sé, e viepiù ignorando il contraddittorio scritto sviluppatosi tra le parti in ordine alla sua efficacia dimostrativa, si è prodotta in una motivazione pedissequamente reiterativa di quella della sentenza di primo grado e perciò deducente, a sostegno della ritenuta legittimità del disconoscimento dei costi, “la mancanza di alcuna documentazione in merito

Il mancato riconoscimento dei costi per difetto di documentazione da parte del giudice di merito ha totalmente omesso di prendere in considerazione la documentata esistenza dei costi sostenuti dalla società nell'anno d'imposta rilevante, costi di cui la medesima aveva chiesto che si tenesse debito conto sin dall'atto introduttivo del giudizio, la CTR, omettendo alcuna considerazione di siffatta nuova produzione, quantunque effettuata solo dinanzi a sé, e viepiù ignorando il contraddittorio scritto sviluppatosi tra le parti in ordine alla sua efficacia dimostrativa, si è prodotta in una motivazione pedissequamente reiterativa di quella della sentenza di primo grado e perciò deducente, a sostegno della ritenuta legittimità del disconoscimento dei costi, "la mancanza di alcuna documentazione in merito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38069 depositata il 29 dicembre 2022 – Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36713 depositata il 15 dicembre 2022 – In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, c.c., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato

In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l'avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, c.c., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato

Corte di Cassazione ordinanza n. 31561 depositata il 25 ottobre 2022 – L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza che l’impugnato, in mancanza dell’altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall’impugnazione principale, sia nelle forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall’impugnante principale

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale

Corte di Cassazione sentenza n. 31412 depositata il 24 ottobre 2022 – Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 cod. proc. civ., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, purché restino immutati il petitum e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio

Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il petitum e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36919 depositata il 16 dicembre 2022 – In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni previsto per impugnare ai sensi degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo volto a garantire uno “spatium deliberandi” in vista dell’accertamento stesso

In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all'istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni previsto per impugnare ai sensi degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo volto a garantire uno "spatium deliberandi" in vista dell'accertamento stesso

Torna in cima