CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1650 depositata il 19 gennaio 2023 – L’acquiescenza tacita di una parte alla decisione consiste nell’accettazione della stessa che si inferisca dal compimento di atti idonei a far emergere, in maniera precisa ed inequivoca, il proposito dell’interessato di non contrastare ogni effetto giuridico della pronuncia, in quanto risultano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione
L’acquiescenza tacita di una parte alla decisione consiste nell’accettazione della stessa che si inferisca dal compimento di atti idonei a far emergere, in maniera precisa ed inequivoca, il proposito dell’interessato di non contrastare ogni effetto giuridico della pronuncia, in quanto risultano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione