processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1352 depositata il 17 gennaio 2023 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 898 depositata il 13 gennaio 2023 – La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell’agente l’onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege dare prova della sua estraneità alla gestione dell’ente

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell'agente l'onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege dare prova della sua estraneità alla gestione dell'ente

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 979 depositata il 16 gennaio 2023 – Deve essere dichiarata, anche d’ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto

Deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1036 depositata il 16 gennaio 2023 – Nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, mancando elementi da cui evincere l’interposizione fittizia nelle operazioni per le quali l’ufficio aveva denunciato e addebitato la soggettiva inesistenza delle operazioni fatturate

Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, mancando elementi da cui evincere l'interposizione fittizia nelle operazioni per le quali l'ufficio aveva denunciato e addebitato la soggettiva inesistenza delle operazioni fatturate

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 897 depositata il 13 gennaio 2023 – La presunzione di evasione stabilita dal comma 2 dell’art. 12 d.l. n. 78 del 2009, infatti, non ha natura procedimentale ma sostanziale con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva, la prova dell’esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi cd. <>, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, ma anche per mezzo di presunzioni semplici, ancorché basate su un unico elemento purché grave e preciso

La presunzione di evasione stabilita dal comma 2 dell’art. 12 d.l. n. 78 del 2009, infatti, non ha natura procedimentale ma sostanziale con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva, la prova dell’esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi cd. >, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, ma anche per mezzo di presunzioni semplici, ancorché basate su un unico elemento purché grave e preciso

Corte di Cassazione sentenza n. 32144 depositata il 31 ottobre 2022  – Il giudicato, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche; pertanto gli eventuali errori di interpretazione del giudicato rilevano non quali errori di fatto, ma quali errori di diritto, inidonei, come tali, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395, numero 4, cod. proc. civ.

Il giudicato, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche; pertanto gli eventuali errori di interpretazione del giudicato rilevano non quali errori di fatto, ma quali errori di diritto, inidonei, come tali, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione sentenza n. 32069 depositata il 31 ottobre 2022  – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all’accertamento dell’assenza di colpa del notificante

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante

Corte di Cassazione sentenza n. 33083 depositata il 9 novembre 2022  – Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, salvo che oltre ad una mera adesione acritica alle riprodotte difese dell’Amministrazione, si limita a riportare le ragioni esposte da quest’ultima parte, senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall’altra nei motivi d’impugnazione, risultando quindi censurabile in quanto oggettivamente incompleta

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, salvo che oltre ad una mera adesione acritica alle riprodotte difese dell’Amministrazione, si limita a riportare le ragioni esposte da quest’ultima parte, senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall'altra nei motivi d’impugnazione, risultando quindi censurabile in quanto oggettivamente incompleta

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