processo tributario

Corte di Cassazione sentenza n. 25866 depositata il 2 settembre 2022 – L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità

L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità

Corte di Cassazione sentenza n. 25865 depositata il 2 settembre 2022 – Ai fini della validità della notifica della cartella ad una società estinta per impedire la decadenza, non rileva semplicemente che un atto sia stato comunque compiuto, ma occorre che quell’atto sia idoneo a mettere concretamente il destinatario nelle condizioni di conoscere concretamente l’avvenuto esercizio, in tempi certi, della pretesa tributaria. Ai fini dell’effetto impeditivo della decadenza, di cui all’art. 25, cit., è sufficiente che la notifica sia stata effettuata nei confronti di un coobbligato in solido

Ai fini della validità della notifica della cartella ad una società estinta per impedire la decadenza, non rileva semplicemente che un atto sia stato comunque compiuto, ma occorre che quell'atto sia idoneo a mettere concretamente il destinatario nelle condizioni di conoscere concretamente l'avvenuto esercizio, in tempi certi, della pretesa tributaria. Ai fini dell'effetto impeditivo della decadenza, di cui all'art. 25, cit., è sufficiente che la notifica sia stata effettuata nei confronti di un coobbligato in solido

Corte di Cassazione sentenza n. 25863 depositata il 2 settembre 2022 – Nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello, che nel processo tributario questo termine va individuato nella data dell’udienza di discussione. Nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione

Nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d'appello, che nel processo tributario questo termine va individuato nella data dell'udienza di discussione. Nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione

Corte di Cassazione sentenza n. 25801 depositata il 1° settembre 2022 – E’ devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. che valorizzano gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tuttavia, tale giudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi

In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., è deducibile come vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: a) l'ipotesi in cui il giudice di merito contraddica il disposto dell'art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; b) l'ipotesi in cui il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza; c) l'ipotesi, opposta a quella sub b) in cui espressamente, cioè motivando, il giudice di merito abbia ritenuto un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così rifiutandosi di sussumere sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti e, quindi, incorrendo per tale ragione in una sua falsa applicazione

Corte di Cassazione sentenza n. 25756 depositata il 1° settembre 2022 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata

Corte di Cassazione sentenza n. 25746 depositata il 1° settembre 2022 – La mancata considerazione delle pronunce passate in giudicato abbia determinato una decisione incisa dall’errore percettivo, è corretto affermare che costituisce errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la pretermissione di una doglianza di giudicato esterno, fondata su di una sentenza di legittimità intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, allegata con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., ma non presa in considerazione da parte della Corte di cassazione

La mancata considerazione delle pronunce passate in giudicato abbia determinato una decisione incisa dall'errore percettivo, è corretto affermare che costituisce errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la pretermissione di una doglianza di giudicato esterno, fondata su di una sentenza di legittimità intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, allegata con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., ma non presa in considerazione da parte della Corte di cassazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 25689 depositata il 1° settembre 2022 – Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio, che possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio. A tali principi si correla anche quello secondo cui, anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell’atto di appello, specificare le proprie difese

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio, che possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. A tali principi si correla anche quello secondo cui, anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell'atto di appello, specificare le proprie difese

Corte di Cassazione sentenza n. 25631 depositata il 31 agosto 2022 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

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