processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 18488 depositata l’ 8 giugno 2022 – Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 18433 depositata l’ 8 giugno 2022 – Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 la notificazione della sentenza tributaria, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello, ai sensi dell’art. 51, va effettuata ai sensi dell’art. 16, che regola le modalità della notificazione e rinvia a sua volta, quanto al luogo di essa, all’art. 17, che prevede la notificazione nel domicilio eletto o, in mancanza, presso la sede o residenza dichiarata nella costituzione. La notificazione della sentenza alla  parte  che  sia  stata  dichiarata  contumace  per  accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente

Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 la notificazione della sentenza tributaria, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello, ai sensi dell’art. 51, va effettuata ai sensi dell’art. 16, che regola le modalità della notificazione e rinvia a sua volta, quanto al luogo di essa, all’art. 17, che prevede la notificazione nel domicilio eletto o, in mancanza, presso la sede o residenza dichiarata nella costituzione. La notificazione della sentenza alla  parte  che  sia  stata  dichiarata  contumace  per  accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente

Corte di Cassazione ordinanza n. 18310 depositata il 7 giugno 2022 – L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado

L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado

Corte di Cassazione ordinanza n. 18309 depositata il 7 giugno 2022 – Ove l’Agenzia delle entrate procede contestualmente e con un unico atto impositivo ad accertamenti riguardanti un maggior imponibile Iva e fondati su elementi unitari allora il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

Ove l’Agenzia delle entrate procede contestualmente e con un unico atto impositivo ad accertamenti riguardanti un maggior imponibile Iva e fondati su elementi unitari allora il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile Iva, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l'inscindibilità delle situazioni e l'esigenza, alla luce dell'art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

Corte di Cassazione ordinanza n. 18187 depositata il 7 giugno 2022 – L’annullamento dell’avviso di accertamento per un vizio di motivazione è decisione che, quantunque passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria

L'annullamento dell'avviso di accertamento per un vizio di motivazione è decisione che, quantunque passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria

Corte di Cassazione sentenza n. 18183 depositata il 7 giugno 2022 – L’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dia luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (art. 102 proc. civ.), non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo

L'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dia luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (art. 102 proc. civ.), non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo. La sentenza emessa tra il creditore ed uno dei condebitori non ha effetto nei confronti degli altri condebitori, sempre che questi ultimi non abbiano partecipato al giudizio. In deroga a tale previsione, l'art. 1306, comma 2, cod. civ. stabilisce, tuttavia, che il condebitore estraneo alla sentenza emessa tra il creditore ed altro condebitore, può avvalersene

Corte di Cassazione sentenza n. 18182 depositata il 7 giugno 2022 – La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.

CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 05 luglio 2022, n. 170 – Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

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