processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 19900 del 21 giugno 2022 – Per effetto di tale rifiuto da parte della diretta destinataria dell’atto, detta notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata, per la contribuente, alla data di siffatto rifiuto, ex art. 138, comma 2, cod. proc. civ., senza che (b) possa fondatamente ritenersi “legittim[o il] riferimento”

Per effetto di tale rifiuto da parte della diretta destinataria dell'atto, detta notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata, per la contribuente, alla data di siffatto rifiuto, ex art. 138, comma 2, cod. proc. civ., senza che (b) possa fondatamente ritenersi "legittim[o il] riferimento"

Corte di Cassazione ordinanza n. 19886 del 20 giugno 2022 – E’ affetta da motivazione meramente apparente la sentenza impugnata non abbia dato alcuna risposta alle contestazioni da lui mosse avverso la apoditticità e la incongruità degli elementi di fatto posti dall’Ufficio a fondamento della determinazione del reddito d’impresa contenuta nell’avviso di accertamento

E' affetta da motivazione meramente apparente la sentenza impugnata non abbia dato alcuna risposta alle contestazioni da lui mosse avverso la apoditticità e la incongruità degli elementi di fatto posti dall’Ufficio a fondamento della determinazione del reddito d’impresa contenuta nell’avviso di accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 19883 del 20 giugno 2022 – E’ escluso che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento, sussista un litisconsorzio necessario tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, sul quale incombe l’onere di chiamare in causa l’ente impositore nel caso in cui la lite riguardi anche la validità di atti diversi da quelli esecutivi, qualora non voglia rispondere dell’esito della controversia di fronte all’amministrazione titolare del credito

E' escluso che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento, sussista un litisconsorzio necessario tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, sul quale incombe l’onere di chiamare in causa l’ente impositore nel caso in cui la lite riguardi anche la validità di atti diversi da quelli esecutivi, qualora non voglia rispondere dell’esito della controversia di fronte all’amministrazione titolare del credito

Corte di Cassazione ordinanza n. 20035 del 21 giugno 2022 – Anche in tema di delega di firma (e non di funzioni), in base alle generali regole di riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, spetta all’Amministrazione finanziaria, in omaggio al principio della cosiddetta <>, fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore

Anche in tema di delega di firma (e non di funzioni), in base alle generali regole di riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso, spetta all'Amministrazione finanziaria, in omaggio al principio della cosiddetta >, fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore

Corte di Cassazione ordinanza n. 20030 del 21 giugno 2022 – In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni

In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni

Corte di Cassazione ordinanza n. 20021 del 21 giugno 2022 – In mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta, attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo

In mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta, attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo

Corte di Cassazione ordinanza n. 20014 del 21 giugno 2022 – Deve ritenersi eccezione in senso “stretto” o “proprio” unicamente “lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale”, non anche la mera difesa, argomentazione ovvero prospettazione, con la quale l’amministrazione finanziaria si limiti a contestare la fondatezza di un’eccezione avversaria

Deve ritenersi eccezione in senso "stretto" o "proprio" unicamente "lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale", non anche la mera difesa, argomentazione ovvero prospettazione, con la quale l'amministrazione finanziaria si limiti a contestare la fondatezza di un'eccezione avversaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22342 – In tema di IRAP, per il medico convenzionato, è esclusa la configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell’espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario, della collaborazione part time di un terzo, di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico

In tema di IRAP, per il medico convenzionato, è esclusa la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario, della collaborazione part time di un terzo, di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico

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