processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 22172 depositata il 13 luglio 2022 – L’obbligo di motivazione della sentenza riconducibile alla previsione di cui all’art.132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. è violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero ancora risulti del tutto inidonea ad assolvere la funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Nessuna evenienza del genere ricorre nel caso in esame

L’obbligo di motivazione della sentenza riconducibile alla previsione di cui all’art.132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. è violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero ancora risulti del tutto inidonea ad assolvere la funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Nessuna evenienza del genere ricorre nel caso in esame

Corte di Cassazione ordinanza n. 22171 depositata il 13 luglio 2022 – L’affittuario si sostituisce al concedente nella posizione fiscale riferibile agli elementi patrimoniali conferiti nel ramo di azienda, posto che è il soggetto che si assume il rischio della perdita di valore dei beni per minor valore conseguente alla perdita, all’uso o all’obsolescenza tecnologica dei beni aziendali, con la conseguenza che il risultato di gestione dell’affittuario tiene conto dell’onere per logorio e perimento dei beni aziendali, traslato dalla posizione del concedente. Tuttavia, la disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2561, secondo comma, cod. civ., nel caso in cui l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale. In questo caso, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell’affittuario

L’affittuario si sostituisce al concedente nella posizione fiscale riferibile agli elementi patrimoniali conferiti nel ramo di azienda, posto che è il soggetto che si assume il rischio della perdita di valore dei beni per minor valore conseguente alla perdita, all’uso o all’obsolescenza tecnologica dei beni aziendali, con la conseguenza che il risultato di gestione dell’affittuario tiene conto dell'onere per logorio e perimento dei beni aziendali, traslato dalla posizione del concedente. Tuttavia, la disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2561, secondo comma, cod. civ., nel caso in cui l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale. In questo caso, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell’affittuario

Onere della prova a carico del Fisco nel processo tributario dopo la riforma della legge n. 130 del 2022

Con l'articolo 6 della legge n. 130/2022 (legge di riforma del processo tributario) viene introdotto il comma 5-bis all'articolo 7 del D.Lgs. n. 546/1992, stabilendo in tal modo una nozione propria di onere probatorio tributario, il quale statuisce che «... L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 22156 depositata il 13 luglio 2022 – L’applicabilità dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali di cui all’articolo 12 legge n. 212 del 2000 postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente ed il dies a quo di decorrenza del termine medesimo al momento del rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni

L’applicabilità dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali di cui all'articolo 12 legge n. 212 del 2000 postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente ed il dies a quo di decorrenza del termine medesimo al momento del rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni

Corte di Cassazione ordinanza n. 22071 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità

In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità

Corte di Cassazione sentenza n. 22060 depositata il 12 luglio 2022 – Nel caso di conferimento di azienda come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare. In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell’alienante

Nel caso di conferimento di azienda come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare. In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante

Corte di Cassazione ordinanza n. 22059 depositata il 12 luglio 2022 – In forza dell’effetto devolutivo dell’appello, che preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi nel thema decidendum, il giudice di appello può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, salvo il giudicato interno, anche in caso di mera riproposizione delle questioni a sostegno della legittimità dell’accertamento

In forza dell’effetto devolutivo dell’appello, che preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi nel thema decidendum, il giudice di appello può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, salvo il giudicato interno, anche in caso di mera riproposizione delle questioni a sostegno della legittimità dell'accertamento

Torna in cima