processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 21509 del 7 luglio 2022 – In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato

In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l'avviso di accertamento, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato

Corte di Cassazione ordinanza n. 21646 depositata il 7 luglio 2022 – La modifica in diminuzione dell’originario avviso non esprima una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sì da non costituire un nuovo atto, ma la revoca parziale di quello precedente. Logico corollario di tale impostazione è la permanenza, in sede processuale, dell’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e di quello del contribuente a negare la pretesa

La modifica in diminuzione dell'originario avviso non esprima una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sì da non costituire un nuovo atto, ma la revoca parziale di quello precedente. Logico corollario di tale impostazione è la permanenza, in sede processuale, dell'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e di quello del contribuente a negare la pretesa

Corte di Cassazione ordinanza n. 21611 depositata il 7 luglio 2022 – La riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere  il  riesame  della  causa  nel  merito

La riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere  il  riesame  della  causa  nel  merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 21601 depositata il 7 luglio 2022 – In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù del principio di competenza, l’imputazione degli stessi nell’esercizio in cui sono maturati. Diversamente la disciplina tributaria prevede che per gli interessi corrispettivi, l’art. 109, comma 2, lett. b), (già art.56) d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che per gli interessi corrispettivi si considerano conseguiti […] alla data di maturazione dei corrispettivi; mentre interessi moratori, l’art. 109, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che, in deroga al comma 1, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti», applicandosi per essi il principio di cassa e non quello di competenza

In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù del principio di competenza, l’imputazione degli stessi nell’esercizio in cui sono maturati. Diversamente la disciplina tributaria prevede che per gli interessi corrispettivi, l’art. 109, comma 2, lett. b), (già art.56) d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che per gli interessi corrispettivi si considerano conseguiti […] alla data di maturazione dei corrispettivi; mentre interessi moratori, l’art. 109, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che, in deroga al comma 1, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti», applicandosi per essi il principio di cassa e non quello di competenza

Corte di Cassazione ordinanza n. 21597 depositata il 7 luglio 2022 – L’unitarietà dell’accertamento riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci per cui nell’ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, per cui i soci subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all’ente estinto, venendosi a determinare una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale

L'unitarietà dell'accertamento riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci per cui nell'ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, per cui i soci subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, venendosi a determinare una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale

Corte di Cassazione sentenza n. 21555 depositata il 7 luglio 2022 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Detta efficacia non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta per quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Detta efficacia non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta per quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente

Corte di Cassazione ordinanza n. 21540 depositata il 7 luglio 2022 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito -ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito -ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione

Corte di Cassazione sentenza n. 21534 depositata il 7 luglio 2022 – L’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione

L'efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione

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