processo tributario

Corte di Cassazione sentenza n. 22028 depositata il 12 luglio 2022 – Al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi

Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi

Corte di Cassazione sentenza n. 22001 depositata il 12 luglio 2022 – Il divieto del bis in idem non operi rispetto agli atti impositivi in quanto postula che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un’ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva

Il divieto del bis in idem non operi rispetto agli atti impositivi in quanto postula che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un'ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva

Corte di Cassazione ordinanza n. 21960 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all’art. 32 d.P.R. 600 del 1973 il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla legge legge 24 luglio 1985, n. 409, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all’art.1 della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell’art.14 della l. 24 dicembre 1993 n.357 percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all’art.6, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986, cui si applica la presunzione di cui all’art.32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all’esercizio di detta attività di impresa, ai fini della determinazione della base imponibile

In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. 600 del 1973 il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla legge legge 24 luglio 1985, n. 409, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all'art.1 della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell'art.14 della l. 24 dicembre 1993 n.357 percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art.6, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986, cui si applica la presunzione di cui all'art.32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all'esercizio di detta attività di impresa, ai fini della determinazione della base imponibile

Corte di Cassazione ordinanza n. 21710 depositata l’ 8 luglio 2022 – Gli atti “interruttivi” della prescrizione o della decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori, principio espresso dal comma 2 del suddetto art. 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 (e conformemente del resto al principio generale di cui all’art. 1310 cod. civ.)

Gli atti "interruttivi" della prescrizione o della decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori, principio espresso dal comma 2 del suddetto art. 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 (e conformemente del resto al principio generale di cui all'art. 1310 cod. civ.)

Corte di Cassazione ordinanza n. 22343 depositata il 15 luglio 2022 – La sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa “per relationem”, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame

Processo Tributario: le novità della riforma introdotta con la legge n. 130/2022

Nuovo nome degli organi giudicanti, Giudice monocratico, prova in giudizio a carico dell'ente impositore, prova testimoniale, proposta conciliativa, reclamo-mediazione, sospensione dell’atto impugnato, udienze da remoto, definizione agevolata liti Cassazione, decorrenza delle novità Con la legge n. 130 del 31 agosto 2022 pubblicata in G.U. n. 204 del 1° settembre 2022 è stata disposta la riforma [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 21948 depositata l’ 11 luglio 2022 – La notificazione del ricorso per cassazione, pur essendo stata omessa nei confronti del contribuente (essendo quest’ultimo risultato irreperibile presso il domicilio risultante dalla sentenza impugnata), è stata eseguita presso il precedente difensore domiciliatario, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale l’ultrattività dell’elezione di domicilio ex art. 17, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 comporta la validità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il precedente domiciliatario, ancorché la parte non si fosse costituita nel giudizio di appello

La notificazione del ricorso per cassazione, pur essendo stata omessa nei confronti del contribuente (essendo quest’ultimo risultato irreperibile presso il domicilio risultante dalla sentenza impugnata), è stata eseguita presso il precedente difensore domiciliatario, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale l’ultrattività dell’elezione di domicilio ex art. 17, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 comporta la validità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il precedente domiciliatario, ancorché la parte non si fosse costituita nel giudizio di appello

Corte di Cassazione ordinanza n. 21947 depositata l’ 11 luglio 2022 – La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità

La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità

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