processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 16476 depositata il 23 maggio 2022 – Ove invece ritualmente operato il disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare l’efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva

Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), l'efficacia  asseverativa  di tali documenti va valutata alla stregua della regola generale sancita dall'art.  2719 cod. civ. Ove invece ritualmente operato il disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare l'efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva

Corte di Cassazione ordinanza n. 16262 depositata il 19 maggio 2022 – La tipizzazione dei motivi di ricorso comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all’impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l’espressione della duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge, mentre la tendenziale promiscuità della formulazione delle censure in esame avviluppa gli assenti vizi strutturali della motivazione, ma anche l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge sostanziale e processuale, trattandosi, dunque, di mezzi d’impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata

La tipizzazione dei motivi di ricorso comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l'espressione della duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge, mentre la tendenziale promiscuità della formulazione delle censure in esame avviluppa gli assenti vizi strutturali della motivazione, ma anche l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge sostanziale e processuale, trattandosi, dunque, di mezzi d'impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata

Corte di Cassazione ordinanza n. 16195 depositata il 19 maggio 2022 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 16109 depositata il 19 maggio 2022 – Il motivo di appello la società, lungi da introdurre un nuovo motivo di illegittimità dell’atto impugnato, si è limitata, nel rispetto degli originari petitum e causa petendi, a illustrare con ulteriori argomentazioni le proprie tesi, per cui la sentenza si sottrae alla censura formulata

Il motivo di appello la società, lungi da introdurre un nuovo motivo di illegittimità dell'atto impugnato, si è limitata, nel rispetto degli originari petitum e causa petendi, a illustrare con ulteriori argomentazioni le proprie tesi, per cui la sentenza si sottrae alla censura formulata

Corte di Cassazione sentenza n. 16106 depositata il 19 maggio 2022 – In materia di determinazione del reddito d’impresa, il preponente può dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive nel periodo d’imposta in cui i ricavi “procurati” dall’agente concorrono a formare il reddito del medesimo preponente, sempre che in tale esercizio siano rispettati i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità di cui ali’ art. 109, primo comma, d.P.R. n. 917 del 1986

In materia di determinazione del reddito d'impresa, il preponente può dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive nel periodo d'imposta in cui i ricavi "procurati" dall'agente concorrono a formare il reddito del medesimo preponente, sempre che in tale esercizio siano rispettati i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità di cui ali' art. 109, primo comma, d.P.R. n. 917 del 1986

Corte di Cassazione sentenza n. 16095 depositata il 19 maggio 2022 – Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della  pretesa fiscale, non estendendosi anche alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi  del  credito tributario, che resta sempre deducibile

Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della  pretesa fiscale, non estendendosi anche alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi  del  credito tributario, che resta sempre deducibile

Corte di Cassazione sentenza n. 16092 depositata il 19 maggio 2022 – Ove l’Amministrazione finanziaria, contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inse­rite nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es­serlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Ove l'Amministrazione finanziaria, contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inse­rite nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es­serlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Corte di Cassazione ordinanza n. 16080 depositata il 18 maggio 2022 – Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546, ha l’onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo

Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546, ha l’onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo

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