Corte di Cassazione ordinanza n. 16476 depositata il 23 maggio 2022 – Ove invece ritualmente operato il disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare l’efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva
Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), l'efficacia asseverativa di tali documenti va valutata alla stregua della regola generale sancita dall'art. 2719 cod. civ. Ove invece ritualmente operato il disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare l'efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva