CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28250
Tributi – IRPEF – Atto di transazione – Indennizzo per la perdita del diritto di voto capitario – Tassazione – Redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. c-bis) del TUIR – Aliquota fissa – Rimborso – Legittimità
Rilevato che
L.B. chiese all’Agenzia delle entrate la restituzione dell’IRPEF versata sulla somma di € 49.054,00 percepita nell’anno 2006 in esecuzione del contratto di transazione concluso il 23 marzo 2005 tra, da un lato, (B.P.A.) e (B.P.U.) e, dall’altro lato, i “piccoli azionisti” di B.P.A., dei quali faceva parte la B., e da questa assoggettata, «a titolo prudenziale» (così la controricorrente), all’aliquota progressiva dell’imposta;
i fatti all’origine della vicenda sono questi: a) il 18 novembre 1995, l’assemblea dei soci di BPA deliberava la trasformazione della stessa BPA da società cooperativa a società per azioni e l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni BPA riservato a BPU; b) tali delibere furono impugnate da alcuni soci di BPA, tra i quali la B.; c) con la sentenza n. 97 del 2002, il Tribunale di Ancona dichiarava la nullità delle delibere impugnate in quanto lesive del diritto di opzione dei soci, di cui all’art. 2441 cod. civ., e in quanto BPA aveva emesso obbligazioni in misura eccedente il capitale versato ed esistente; d) instauratosi il giudizio di appello, nelle more dello stesso, le parti concludevano la transazione sopra indicata, con la quale BPU e BPA si impegnavano a versare la somma complessiva di € 20.000,00 «a titolo di ristoro per la perdita del voto capitario in BPA» (così la sentenza impugnata), dei quali € 49.054,00 venivano erogati alla B.;
la richiesta di restituzione dell’IRPEF versata su tale somma fu avanzata deducendone, in via principale, l’irrilevanza reddituale, e, in via subordinata, l’imponibilità quale reddito diverso di cui alla lett. c- bis) del comma 1 dell’art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettato all’imposta con l’aliquota fissa del 12,50% (e non con l’aliquota progressiva dell’IRPEF che era stata applicata dalla contribuente);
formatosi il rifiuto tacito della restituzione, L.B. lo impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Ancona, che rigettò in ricorso della contribuente, ritenendo, da un lato, che questa non avesse provato la natura risarcitoria della somma percepita e, dall’altro lato, che «le somme erogate e percepite sono dirette non tanto a compensare la perdita del diritto di voto capitario, quanto a remunerare l’assunzione di una specifica obbligazione avente ad oggetto l’abbandono di ogni contenzioso e la rinuncia a fare valere gli esiti della sentenza del Tribunale di Ancona e/o entrambi gli aspetti, sicché le somme sono riconducibili alla tassabilità (art. 67, comma 1^ lett. I) T.U.I.R.) non avendo il ricorrente, in sostanza dato adeguata prova del danno emergente»;
avverso tale pronuncia, L.B. propose appello alla Commissione tributaria regionale delle Marche (hinc anche: «CTR»), che lo accolse parzialmente;
in particolare, la CTR: a) anzitutto, asserì che, «[n]el caso di specie, siccome il reddito percepito dall’appellante trova la sua fonte in un contratto (l’accordo transattivo) che lo stesso ha sottoscritto a seguito di un fatto illecito civile posto in essere dall’Istituto bancario e poiché tale provento sostituisce l’originario “reddito” – segnatamente, quello derivante dall’esercizio dei diritti di credito di cui era titolare l’appellante nei confronti della Banca -, ne consegue che quanto percepito in forza di tale accordo debba essere qualificato come reddito. Ciò comporta il rigetto del primo motivo di appello»; b) in secondo luogo, affermò che «[occorre a questo punto […] sussumere tale reddito in una precisa categoria reddituale elencata dagli artt. 67 e ss. T.U.I.R. […]. Le prospettazioni delle parti processuali, che richiedono a questa Commissione Tributaria Regionale di qualificare tale reddito o come reddito derivante da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – art. 67 – comma 1^ lett. c) bis T.U.I.R.
– ovvero come reddito derivante dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – art. 67 – comma 1^ lett. I) T.U.I.R. – , sono corrette nella misura in cui escludono la hconduzione del reddito de quo alle altre tipologie di “redditi diversi” elencati nel citato art. 67 cit. e nelle successive disposizioni di legge […] che afferiscono ad ipotesi diverse»; c) in terzo luogo, statuì che «[ritiene questo Collegio corretta la qualificazione di reddito diverso ex art. 67 – comma 1 lett. c) bis – T.U.I.R. per i seguenti ordini di considerazioni»-, c. 1) «[innanzitutto, si osserva che il “reddito” correlato agli “obblighi di fare, non fare e permettere” di cui aII’art. 67 – comma 1 ^ lett. I) – T.U.I.R. è costituito da indennità corrisposte a seguito di mancato rispetto degli obblighi citati dalla norma (“redditi derivanti … dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere”): in altre parole, la somma percepita in tali casi costituisce una compensazione correlata ad una violazione (contrattuale o non) comprensiva sia di un “ristoro” avente natura risarcitoria sia di un “guadagno”. È ovvio infatti che i redditi percepiti in esecuzione di accordi contrattuali in genere devono necessariamente essere inclusi nelle più specifiche ed appropriate categorie reddituali. Diversamente argomentando, in tale categoria rientrerebbero tutti i redditi derivanti da accordi contrattuali i quali, generano sempre obblighi di fare, di non fare o tollerare (art. 1173 e ss c.c.). Nel caso di specie, invece, il reddito percepito dall’appellante trova la sua fonte in un accordo – un contratto – di natura transattiva che regolamenta in modo definitivo un pregresso rapporto contrattuale il quale in forza, appunto, di tale accordo si estingue (rapporto cliente – istituto bancario)») c.2) «[i]n secondo luogo, occorre effettuare un richiamo sistematico alle tipologie dei redditi “diversi” ex art. 67 – comma 1^ lett. c), c) bis, c) ter, c) quater e c) quinquies – T.U.I.R. Ed invero, dalla lettura di tali norme si scorge che esse ricomprendono plusvalenze costituite dalla differenza fra il corrispettivo percepito (base imponibile) ed il costo del valore d’acquisto della “partecipazione” (diritto di opzione e/o altro): si tratta, in altre parole, di una categoria di reddito generato dalla cessione di un diritto di “partecipazione” – diritto di credito, dunque – che, rispetto, „ al reddito derivante dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (categoria più “residuale” e generale), trova la sua causa nella “cessione” del diritto stesso. Poiché il caso in esame è costituito proprio da un reddito generato da una “cessione” di diritto di credito, ne deriva che la normativa di cui all’art. 67 – comma 1^ lett. c) e ss.
– in particolare quella di cui alla lett. c bis T.U.I.R. – è “speciale” rispetto a quella di cui alla (successiva e residuale) ipotesi di cui all’art. 67 – comma 1* lett. I) – T.U.I.R.»-, c.3) «[quanto sopra è poi perfettamente aderente ai principi espressi dalla stessa Amministrazione Finanziaria la quale (circolare 10/12/2004 n. 52/E punto 2.2.5) afferma che rientra nel novero dei redditi diversi di cui all’art. 67 – comma 1^ lett. c) bis – T.U.I.R. qualunque reddito derivante dalla “cessione di partecipazione, titolo o diritto che rappresentano una percentuale complessiva di diritti di voto ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio …” senza ulteriori distinguo»-, c.4) «i]n conclusione, dunque, la tipologia di cui all’art. 67 – comma 1^ lett. C-bis – T.U.I.R rappresenta la disciplina, speciale rispetto alle altre, che si attaglia al caso in esame», c.5) «[l’Amministrazione Finanziaria dovrà pertanto procedere a rimborsare all’appellante la differenza tra la tassazione in concreto versata in relazione al reddito dichiarato come percepito dall’accordo transattivo di cui sopra e l’imposizione fiscale di cui all’art. 5 D.Lvo 21/11/1997 n. 461 pari al 12,50%»);
avverso tale sentenza della CTR, depositata il 5 aprile 2016 e non notificata, ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso – notificato il 5 novembre 2016 – a un unico motivo;
L.B. resiste con controricorso;
Considerato che
con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 67, comma 1, lett. I), del d.P.R. n. 917 del 1986, e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. c-bis), dello stesso d.P.R.
Secondo la ricorrente, premesso che «le somme (da assoggettare a tassazione in quanto costituenti comunque reddito), sono state erogate a seguito dell’accordo transattivo intervenuto tra B.P.U. soc. coop. a r.l. (“BPU”) e i piccoli azionisti della B.P.A. che avevano instaurato i giudizi dinanzi il tribunale di Ancona, ed è a questo accordo che bisogna fare riferimento per individuare l’esatta qualificazione del tipo di reddito», «[d]ai contenuto dell’accordo […] si evince che le somme erogate ai soci sono dirette, non tanto a compensare gli stessi della perdita del diritto al voto capitario, quanto piuttosto a remunerare l’assunzione di una specifica obbligazione, avente ad oggetto l’abbandono di ogni contenzioso nei confronti di BPA e BPU e la rinuncia a far valere gli esiti favorevoli della sentenza del Tribunale di Ancona», con la conseguenza che «le somme erogate erano da ricondurre tra i redditi diversi, conseguenti alla “assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, c. 1 lett. I) del TUIR», dato che «[n]el caso di specie non di cessione si tratta, bensì di un atto di rinuncia ad avvalersi degli esiti favorevoli di una sentenza»;
preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente sull’assunto che, con lo stesso, la ricorrente «chiede [alla Corte] di effettuare una nuova valutazione (nel merito) del contenuto negoziale dell’accordo transattivo in contestazione, in termini diversi da quella effettuata dal Giudice d’appello», richiesta che, «in sede di legittimità deve ritenersi inammissibile»-, l’eccezione è fondata, nei termini che seguono; dalla lettura del motivo risulta evidente che, con lo stesso, la ricorrente, in realtà, non denuncia né l’erronea ricognizione della fattispecie astratta della lett. I) del comma 1 dell’art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, né la sussunzione della fattispecie concreta, come ricostruita dalla CTR, nella norma della lett. c-bis) del comma 1 dello stesso art. 67, bensì imputa alla CTR di avere erroneamente ricostruito la volontà negoziale contenuta nel contratto di transazione del 23 marzo 2005 e, in particolare, di avere ritenuto che, in base a tale contratto, «le somme erogate ai soci [erano] dirette, non tanto a compensare gli stessi della perdita del diritto al voto capitario, quanto piuttosto a remunerare l’assunzione di una specifica obbligazione, avente ad oggetto l’abbandono di ogni contenzioso nei confronti di BPA e BPU e la rinuncia a far valere gli esiti favorevoli della sentenza del Tribunale di Ancona»-, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la ricerca della comune volontà negoziale delle parti di un contratto costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, e le relative censure, per essere esaminabili da questa Corte, devono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici dettati dagli articoli da 1362 a 1371 cod. civ. o del vizio motivazionale, non potendosi neppure risolvere nella mera contrapposizione tra l’interpretazione sostenuta dal ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata (tra le tante, Cass., 25/10/2006, n. 22889, 04/06/2010, n. 13587, 09/04/2021, n. 9461);
da ciò consegue l’inammissibilità del motivo;
il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., e sono liquidate come indicato in dispositivo;
poiché la ricorrente è un’amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass. S.U., 08/05/2014, n. 9938).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,0, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi di € 200,00, e agli accessori di legge.
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