processo tributario

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 1052 depositata il 18 gennaio 2007 – Ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria (oggi l’Agenzia delle Entrate) l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’ obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario ai sensi dell’ art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

Ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria (oggi l'Agenzia delle Entrate) l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all' obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario ai sensi dell' art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

Corte di Cassazione, sentenza n. 6686 depositata il 6 marzo 2023 – Il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice tributario (in luogo di quello ordinario), in difetto di eccezione di parte o rilievo d’ufficio, non si estende al merito della lite e dunque non impedisce al medesimo di qualificare diversamente il rapporto e di sottoporlo alla relativa disciplina anche condonistica, in particolare ai fini della valutazione dei presupposti di legge per l’applicazione della definizione agevolata e per la verifica di fondatezza del relativo diniego

Il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice tributario (in luogo di quello ordinario), in difetto di eccezione di parte o rilievo d'ufficio, non si estende al merito della lite e dunque non impedisce al medesimo di qualificare diversamente il rapporto e di sottoporlo alla relativa disciplina anche condonistica, in particolare ai fini della valutazione dei presupposti di legge per l’applicazione della definizione agevolata e per la verifica di fondatezza del relativo diniego

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19986 depositata il 12 luglio 2023 – L’atto avente ad oggetto la cessione di un credito tributario, in mancanza della doppia notifica, pur essendo valido tra le parti, non produce effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sicchè si produce una divaricazione nella posizione del creditore, che nel rapporto d’imposta continua ad essere il contribuente-cedente, sebbene in forza dell’atto di cessione titolare del diritto risulti il cessionario

L'atto avente ad oggetto la cessione di un credito tributario, in mancanza della doppia notifica, pur essendo valido tra le parti, non produce effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sicchè si produce una divaricazione nella posizione del creditore, che nel rapporto d'imposta continua ad essere il contribuente-cedente, sebbene in forza dell'atto di cessione titolare del diritto risulti il cessionario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2380 depositata il 25 gennaio 2023 – Ove l’accertamento tributario, riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente il relativo avviso va notificato non solo al curatore ma anche a quest’ultimo. Il contribuente, infatti, non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell’atto impositivo, in caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei confronti del fallito e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d’impugnazione instaurato dal curatore

Ove l'accertamento tributario, riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente il relativo avviso va notificato non solo al curatore ma anche a quest’ultimo. Il contribuente, infatti, non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell'atto impositivo, in caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei confronti del fallito e l'atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d'impugnazione instaurato dal curatore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11315 depositata il 2 maggio 2023 – La persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale sia priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società e che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa

La persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale sia priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società e che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa

Corte di Cassazione, ordinanza n. 5002 depositata il 16 febbraio 2023 – L’interesse ad agire – quale condizione dell’azione ex art. 100 cod. proc. civ. – richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire

L'interesse ad agire - quale condizione dell'azione ex art. 100 cod. proc. civ. - richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20490 depositata il 17 luglio 2023 – La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare, ponendola a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare, ponendola a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 22763 depositata il 27 luglio 2023 – Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dalla Cost., art. 111 sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dalla Cost., art. 111 sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

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