Corte di Cassazione, sentenza n. 11029 depositata il 26 aprile 2023 – In tema di contenzioso tributario, l’istituto della rimessione in termini, opera sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali «interni» al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali e che la rimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo
In tema di contenzioso tributario, l'istituto della rimessione in termini, opera sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali «interni» al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali e che la rimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo