In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 20509 del 24 giugno 2022 – In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso
il 14 Agosto, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: ATTI IMPOSITIVI, cassazione tributi, processo tributario
Corte di Cassazione ordinanza n. 20508 del 24 giugno 2022 – In tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall’art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso
il 14 Agosto, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: ATTI IMPOSITIVI, cassazione tributi, processo tributario
In tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall’art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 20473 del 24 giugno 2022 – Il decreto di cui all’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione e il medesimo effetto che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all’ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un’istanza di sollecitazione alla fissazione dell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso
il 12 Agosto, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Il decreto di cui all’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione e il medesimo effetto che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all’ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un’istanza di sollecitazione alla fissazione dell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 20088 del 22 giugno 2022 – Il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta è idoneo a fare stato per i successivi periodi solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo. Il giudicato, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilato, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’applicazione delle norme giuridiche
il 12 Agosto, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta è idoneo a fare stato per i successivi periodi solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo.
Il giudicato, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilato, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’applicazione delle norme giuridiche
Corte di Cassazione sentenza n. 20079 del 22 giugno 2022 – Al fine di negare l’imponibilità della cessione intracomunitaria, non è rilevante la mancata iscrizione al Vies, salvo che sussistano elementi presuntivi che inducano a ritenere che le operazioni siano state realizzate al fine di perseguire un intento fraudolento e purchè sia dimostrato che sussistano le condizioni sostanziali che devono essere a fondamento del riconoscimento della non imponibilità dell’iva
il 12 Agosto, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, IVA, processo tributario
Al fine di negare l’imponibilità della cessione intracomunitaria, non è rilevante la mancata iscrizione al Vies, salvo che sussistano elementi presuntivi che inducano a ritenere che le operazioni siano state realizzate al fine di perseguire un intento fraudolento e purchè sia dimostrato che sussistano le condizioni sostanziali che devono essere a fondamento del riconoscimento della non imponibilità dell’iva
Leggi tuttoCorte di Cassazione sentenza n. 20077 del 22 giugno 2022 – In tema di IVA il principio fondamentale del diritto unionale, che è quello secondo cui, posto che la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, l’amministrazione tributaria non può riscuotere a titolo di iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo. E’ ammissibile l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione fondata sulla mancata lettura di uno o più motivi di ricorso, che costituisce, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., errore di fatto reso evidente dall’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa
il 12 Agosto, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, IVA, processo tributario
In tema di IVA il principio fondamentale del diritto unionale, che è quello secondo cui, posto che la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, l’amministrazione tributaria non può riscuotere a titolo di iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo. E’ ammissibile l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione fondata sulla mancata lettura di uno o più motivi di ricorso, che costituisce, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., errore di fatto reso evidente dall’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 20062 del 21 giugno 2022 – Ove il contribuente presenti documentazione del tutto inattendibile, ovvero ometta le dichiarazioni fiscali (IVA e imposte dirette), l’Ufficio che proceda all’accertamento nelle forme dell’accertamento induttivo puro può condurre l’accertamento facendo ricorso a presunzioni «supersemplici», ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, le quali comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente
il 11 Agosto, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, processo tributario
Ove il contribuente presenti documentazione del tutto inattendibile, ovvero ometta le dichiarazioni fiscali (IVA e imposte dirette), l’Ufficio che proceda all’accertamento nelle forme dell’accertamento induttivo puro può condurre l’accertamento facendo ricorso a presunzioni «supersemplici», ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, le quali comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 20061 del 21 giugno 2022 – La violazione dell’esame di un fatto storico, peraltro preclusa nei casi in cui trova applicazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si rileva come non sia stato dedotto alcun fatto storico omesso dal giudice di appello, ma solo l’omesso esame di elementi istruttori (il decreto di archiviazione), che non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
il 11 Agosto, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
La violazione dell’esame di un fatto storico, peraltro preclusa nei casi in cui trova applicazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si rileva come non sia stato dedotto alcun fatto storico omesso dal giudice di appello, ma solo l’omesso esame di elementi istruttori (il decreto di archiviazione), che non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
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