La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18410 depositata il 28 giugno 2023, intervenendo in tema di omessa pronuncia, ha precisato che “… l’obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi (cfr. Cass. n. 1032 del 07/04/1971; Cass. n. 303 del 09/01/2019), tanto che, sul piano processuale, può essere azionata separatamente dal creditore, senza che sussista un litisconsorzio necessario tra i vari condebitori (cfr. n. 22672 del 27/09/2017; Cass. n. 23422 del 17/11/2016; Cass. n. 20476 del 25/07/2008; Cass. n. 4296 del 09/05/1987); …”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui era stato notificato il preavviso di fermo amministrativo. Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale dolendosi sia della mancata notifica della cartella di pagamento sia della prescrizione della pretesa tributaria. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso del contribuente. Veniva proposto, dal contribuente, ricorso appello avverso la decisone della CTP. I giudici di appello, nel rigettare il ricorso, ritenevano che era priva di pregio l’eccezione di nullità della notifica per violazione del disposto di cui all’ 26 d.P.R. n. 602/1973 e che il preavviso di fermo de quo era stato emesso sulla base di un titolo definitivo, non essendo stati impugnati gli atti prodromici. Inoltre i giudici di appello ritennero che l’ufficio aveva comprovato l’esistenza di un giudicato, a sé favorevole, reso nei confronti dei venditori del cespite, coobbligati in solido per l’imposta di registro. Il contribuente impugnala la sentenza di appello con ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini accolgono il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso precisando che “… normalmente, la sentenza emessa tra il creditore ed uno dei condebitori non ha effetto nei confronti degli altri condebitori (art. 1306, primo comma, cod. civ.), sempre che questi ultimi non abbiano partecipato al giudizio (Cass. n. 23422 del 2016, cit.);
tuttavia, in deroga alla previsione del primo comma, l’art. 1306, secondo comma, cod. civ. consente al condebitore estraneo alla sentenza emessa ‘tra il creditore ed altro condebitore, di avvalersene secundum eventum litis ove la stessa sia passata in giudicato (Cass. n. 12766 del 19/06/2015; Cass. n. 9577 del 19/04/2013; Cass. n. 8816 del 01/06/2012), non sia fondata su ragioni personali del debitore (per un’ipotesi di integrazione delle ragioni personali si veda, ad es., Cass. n. 25890 del 23/12/2015) e sia stata sollevata tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 21170 del 19/10/2016; Cass. n. 25401 del 17/12/2015); …”
Per cui, per i giudici di legittimità, non era opponibile il giudicato relativo ai condebitori solidali al ricorrente.
Per il Supremo consesso i giudici di appello avevano omesso l’eccezione dell’omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo in violazione degli artt. 52 dlgs 131/1986 e 25 dpr 602/1973, con conseguente maturazione della decadenza ex art. 76 Tuir nonché della eccepita prescrizione.
Pertanto omettendo di valutare tali mancate notifiche, la CTR aveva ritenuto non maturato alcun termine di prescrizione.
Nel rigettare il quarto motivo, la Suprema Corte ha riaffermato che “… in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione» (cfr. ex plurimis, Cass. 13 giugno 2016, n. 12083 e 18 novembre 2016, n. 23511), principio che, per identità di ratio, ben può essere applicato e ribadito anche con riferimento alla notifica direttamente da parte dell’agente della riscossione per il tramite del servizio postale del preavviso di fermo amministrativo (vedi Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8086 del 03/04/2018, Rv. 647723 – 01 nonchè Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29710 del 19/11/2018, Rv. 651838 – 01); …”
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