Corte di Cassazione, ordinanza n. 23709 depositata il 3 agosto 2023 – La rimessione in termini presuppone l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, ovvero non determinato da quest’ultima e non governabile dalla stessa. Per altro, la scusabilità dell’errore dev’essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo dovendosi evitare che il presunto disguido possa risolversi in un espediente processuale per rimediare all’inosservanza di un termine espressamente previsto dalla legge
La rimessione in termini presuppone l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, ovvero non determinato da quest’ultima e non governabile dalla stessa. Per altro, la scusabilità dell'errore dev'essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo dovendosi evitare che il presunto disguido possa risolversi in un espediente processuale per rimediare all'inosservanza di un termine espressamente previsto dalla legge