processo tributario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23709 depositata il 3 agosto 2023 – La rimessione in termini presuppone l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, ovvero non determinato da quest’ultima e non governabile dalla stessa. Per altro, la scusabilità dell’errore dev’essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo dovendosi evitare che il presunto disguido possa risolversi in un espediente processuale per rimediare all’inosservanza di un termine espressamente previsto dalla legge

La rimessione in termini presuppone l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, ovvero non determinato da quest’ultima e non governabile dalla stessa. Per altro, la scusabilità dell'errore dev'essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo dovendosi evitare che il presunto disguido possa risolversi in un espediente processuale per rimediare all'inosservanza di un termine espressamente previsto dalla legge

Processo Tributario: rimessione in termini e valutazione delle cause non dipendenti dalla volontà della parte

Nel processo tributario trova applicazione l'articolo 153 del c.p.c., in base al contenuto del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992. Pertanto il giudice tributario può applicare l'istituto della rimessione in termini, quindi il contribuente o la parte ricorrente che è incorsa nella decadenza per cause ad essa non imputabile, quindi esterno alla sua volontà [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 268 depositata il 5 gennaio 2022 – L’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. (art. 184-bis c.p.c., prima della legge n. 69 del 2009,) trova applicazione anche al processo tributario, ma non sussistono i requisiti della causalità e della assolutezza dell’impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente, nell’ipotesi di chiusura dell’ufficio postale nell’ultimo giorno utile per effettuare la notifica, a causa dello sciopero del personale, poiché – a prescindere dalla necessità che la richiesta di rimessione deve essere tempestiva, con adeguata dimostrazione dell’assolutezza dell’impedimento – , nel rito speciale tributario, il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all’impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992

L’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. (art. 184-bis c.p.c., prima della legge n. 69 del 2009,) trova applicazione anche al processo tributario, ma non sussistono i requisiti della causalità e della assolutezza dell’impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente, nell’ipotesi di chiusura dell’ufficio postale nell’ultimo giorno utile per effettuare la notifica, a causa dello sciopero del personale, poiché - a prescindere dalla necessità che la richiesta di rimessione deve essere tempestiva, con adeguata dimostrazione dell’assolutezza dell’impedimento - , nel rito speciale tributario, il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all’impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24205 depositata il 9 agosto 2023 – Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ad onere probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte

Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 1, sentenza n. 254 depositata il 26 maggio 2023 – L’esenzione dal contributo unificato per ragioni di reddito ex art. 76 D.P.R. 115/2002 trova applicazione sia per l’instaurazione dei giudizi di impugnazione sia in caso di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 1, sentenza n. 254 depositata il 26 maggio 2023 L’esenzione dal contributo unificato per ragioni di reddito ex art. 76 D.P.R. 115/2002 trova applicazione sia per l’instaurazione dei giudizi di impugnazione sia in caso di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità del ricorso ai sensi [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23666 depositata il 3 agosto 2023 – Ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l’attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive

Ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l'attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive

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