processo tributario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18901 depositata il 5 luglio 2021 – E’ legittima l’utilizzazione in sede di accertamento tributario di qualsiasi elemento, valutabile quale elemento indiziario, benché sia stato acquisito in modo irrituale – ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale

E' legittima l'utilizzazione in sede di accertamento tributario di qualsiasi elemento, valutabile quale elemento indiziario, benché sia stato acquisito in modo irrituale - ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale

Processo Tributario: non possono essere utilizzate le prove irritualmente acquisite in violazione di specifica previsione di legge o di diritti fondamentali di rango costituzionale

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 612 depositata il 15 gennaio 2020, intervenendo in tema di inutilizzabilità delle prove acquisite irritualmente, ha ribadito che "... trovando applicazione anche in materia tributaria il principio d'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita (Cass. n. 19689 del 1/10/2004). ..." I giudici di legittimità hanno precisato che "... l'autorizzazione all'accesso da [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 612 depositata il 15 gennaio 2020 – L’autorizzazione all’accesso da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto diretta a tutelare l’inviolabilità del domicilio privato, rilevava quale condicio sine qua non per la legittimità dell’atto e delle relative conseguenti acquisizioni, trovando applicazione anche in materia tributaria il principio d’inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita

L'autorizzazione all'accesso da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto diretta a tutelare l'inviolabilità del domicilio privato, rilevava quale condicio sine qua non per la legittimità dell'atto e delle relative conseguenti acquisizioni, trovando applicazione anche in materia tributaria il principio d'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24354 depositata il 10 agosto 2023 – Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198 art. 1 della legge n. 197/2022, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione

Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198 art. 1 della legge n. 197/2022, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione

Processo tributario: omessa pronuncia

L'articolo  112. c.p.c. statuisce che  << il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti>>.  Per cui si è in presenza del vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito non esamini e non [...]

Processo Tributario: controricorso in cassazione

Si rammenta che con l'introduzione del processo telematico anche ai ricorsi in cassazione, a partire dal 1° gennaio 2023, il controricorso andrà depositato telematicamente, senza necessità di notifica al ricorrente. Con la riforma Cartabia è stato modificato l'articolo 370 c.p.c. Il primo comma dell’art. 370 c.p.c. statuisce che " La parte contro la quale il ricorso [...]

Corte di Cassazione, sentenza n. 23724 depositata il 3 agosto 2023 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23781 depositata il 3 agosto 2023 – Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento

Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento

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