processo tributario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23596 depositata il 28 luglio 2022 – In tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, il presupposto della “grave incongruenza” è necessario anche per gli avvisi di accertamento  notificati dopo il 1° gennaio 2007, in quanto l’art. 10, comma 1, della l. n. 146 del 1998, pur dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 23, della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art. 62-sexies il quale, pertanto, non può ritenersi implicitamente abrogato

In tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, il presupposto della "grave incongruenza" è necessario anche per gli avvisi di accertamento  notificati dopo il 1° gennaio 2007, in quanto l'art. 10, comma 1, della l. n. 146 del 1998, pur dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 23, della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art. 62-sexies il quale, pertanto, non può ritenersi implicitamente abrogato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18145 depositata il 26 giugno 2023 – In tema di giudizio di legittimità, la pretermissione, da parte del collegio giudicante, del controricorso per aver erroneamente ritenuto la mancata costituzione di parte intimata, invece ritualmente costituitasi, può determinare la revocabilità della pronuncia resa, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, solo qualora – tenuto conto che il controricorso, a differenza del ricorso, è atto difensivo di per sé inidoneo ad incidere “direttamente” sui poteri cognitori e decisori della Corte – comporti, ancorché “indirettamente”, l’omesso esame, a sua volta, di un fatto, ossia di un accadimento verificatosi nell’obiettiva realtà fenomenica, che avrebbe potuto essere evitato ove il controricorso fosse stato preso in considerazione, e non anche l’omessa disamina di mere argomentazioni giuridiche, determinando quest’ultima, “in limine”, un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.

In tema di giudizio di legittimità, la pretermissione, da parte del collegio giudicante, del controricorso per aver erroneamente ritenuto la mancata costituzione di parte intimata, invece ritualmente costituitasi, può determinare la revocabilità della pronuncia resa, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, solo qualora - tenuto conto che il controricorso, a differenza del ricorso, è atto difensivo di per sé inidoneo ad incidere "direttamente" sui poteri cognitori e decisori della Corte - comporti, ancorché "indirettamente", l'omesso esame, a sua volta, di un fatto, ossia di un accadimento verificatosi nell'obiettiva realtà fenomenica, che avrebbe potuto essere evitato ove il controricorso fosse stato preso in considerazione, e non anche l'omessa disamina di mere argomentazioni giuridiche, determinando quest'ultima, "in limine", un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18144 depositata il 26 giugno 2023 – Nelle ipotesi di rigetto implicito della questione la conseguente censurabilità della relativa statuizione mediante ricorso per cassazione deve aversi non già per omessa pronunzia, bensì in termini di violazione di legge o come difetto di motivazione. L’importatore è, in caso di ripresa conseguente a rettifica della dichiarazione doganale, il primo destinatario del provvedimento sanzionatorio, ex art. 303 del T.U.L.D., mentre si pone la questione della sussistenza di una eventuale responsabilità solidale solamente con riferimento al rappresentante che cura la detta dichiarazione in dogana, a seconda della natura (diretta o indiretta) di tale rappresentanza

Nelle ipotesi di rigetto implicito della questione la conseguente censurabilità della relativa statuizione mediante ricorso per cassazione deve aversi non già per omessa pronunzia, bensì in termini di violazione di legge o come difetto di motivazione. L'importatore è, in caso di ripresa conseguente a rettifica della dichiarazione doganale, il primo destinatario del provvedimento sanzionatorio, ex art. 303 del T.U.L.D., mentre si pone la questione della sussistenza di una eventuale responsabilità solidale solamente con riferimento al rappresentante che cura la detta dichiarazione in dogana, a seconda della natura (diretta o indiretta) di tale rappresentanza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17750 depositata il 21 giugno 2023 – In tema di rimborso di imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”, desumibile dall’art. 1442, ultimo comma, c.c.

In tema di rimborso di imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum", desumibile dall'art. 1442, ultimo comma, c.c.

Processo tributario: il potere discrezionale del “soccorso istruttorio” del giudice non può supplire a carenze delle parti nell’assolvimento del rispettivo onere probatorio

In tema di soccorso istruttorio nel processo tributario vige il principio secondo cui "... Nel processo tributario, retto dal principio misto acquisitivo dispositivo, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, stante l'abrogazione del comma 3 (che consentiva un vero e proprio potere officioso in "supplenza" della parte probatoriamente inerte), attribuisce alle commissioni [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone, sezione n. 3, sentenza n. 92 depositata il 28 marzo 2023 – A fronte dell’eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell’Ufficio sollevata dal contribuente scatta l’onere in capo all’Amministrazione erariale di documentare la delega di firma ed il conseguente obbligo da parte del Giudice di merito di verificare tale documentazione

A fronte dell'eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell'Ufficio sollevata dal contribuente scatta l'onere in capo all'Amministrazione erariale di documentare la delega di firma ed il conseguente obbligo da parte del Giudice di merito di verificare tale documentazione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8596 depositata il 27 marzo 2023 – Solo la richiesta di informazioni e, più in generale, i poteri di indagine del giudice tributario sono riconducibili all’art. 7 comma 1, mentre per l’acquisizione di un documento sufficientemente individuato, a seguito dell’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il d.lgs. n. 203/2005 art. 3 bis, è consentito il potere il potere di ordinarne l’esibizione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c.

Solo la richiesta di informazioni e, più in generale, i poteri di indagine del giudice tributario sono riconducibili all’art. 7 comma 1, mentre per l’acquisizione di un documento sufficientemente individuato, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il d.lgs. n. 203/2005 art. 3 bis, è consentito il potere il potere di ordinarne l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 12383 depositata l’ 11 maggio 2021 – Nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa  degli elementi istruttori in atti

Nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa  degli elementi istruttori in atti

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