Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza o violazione di norme sul procedimento, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 18223 depositata il 7 giugno 2022 – Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza o violazione di norme sul procedimento, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili
il 17 Luglio, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Corte di Cassazione ordinanza n. 18220 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di accertamenti bancari, rilevanti sia ai fini della imposte dirette che dell’Iva, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili
il 16 Luglio, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, processo tributario
In tema di accertamenti bancari, rilevanti sia ai fini della imposte dirette che dell’Iva, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 18203 depositata il 7 giugno 2022 – E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali
il 16 Luglio, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 18201 depositata il 7 giugno 2022 – Il giudizio di revocazione può essere proposto solo dopo che la falsità della prova è stata (o riconosciuta o) dichiarata con una sentenza, civile o penale, passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell’istanza di revocazione con la conseguenza che è inammissibile la domanda di revocazione basata sulla falsità di un documento da accertare in quello stesso giudizio
il 16 Luglio, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Il giudizio di revocazione può essere proposto solo dopo che la falsità della prova è stata (o riconosciuta o) dichiarata con una sentenza, civile o penale, passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell’istanza di revocazione con la conseguenza che è inammissibile la domanda di revocazione basata sulla falsità di un documento da accertare in quello stesso giudizio
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 18108 depositata il 6 giugno 2022 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tema di processo tributario, è nulla la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa
il 16 Luglio, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tema di processo tributario, è nulla la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 18876 depositata il 10 giugno 2022 – In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame
il 16 Luglio, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 18875 depositata il 10 giugno 2022 – Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione
il 16 Luglio, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 18874 depositata il 10 giugno 2022 – Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La sentenza impugnata è priva dell’indicazione delle ragioni per le quali sono state ritenute legittime le riprese a tassazioni in discorso e si riduce ad un’acritica adesione alla pronuncia di primo grado, sicché, in sostanza, non è dato sapere perché la C.T.R. ha condiviso l’operato del fisco e la decisione di primo grado che ne ha in parte confermato l’azione accertatrice
il 16 Luglio, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La sentenza impugnata è priva dell’indicazione delle ragioni per le quali sono state ritenute legittime le riprese a tassazioni in discorso e si riduce ad un’acritica adesione alla pronuncia di primo grado, sicché, in sostanza, non è dato sapere perché la C.T.R. ha condiviso l’operato del fisco e la decisione di primo grado che ne ha in parte confermato l’azione accertatrice
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