Corte di Cassazione sentenza n. 17471 depositata il 17 giugno 2021 – Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute, purché il contribuente documenti l’effettivo assoggettamento a ritenuta
In caso di violazione dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario il ricorrente deve indicare il ‹‹fatto storico››, il cui esame sia stato omesso, il ‹‹dato››, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‹‹come›› e il ‹‹quando›› tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‹‹decisività››. Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute, purché il contribuente documenti l’effettivo assoggettamento a ritenuta