processo tributario

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Rimessione alle Sezioni Unite Civili – ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 7201 depositata il 17 aprile 2023 – Utilizzabilità dello strumento processuale nomofilattico-deflattivo, di cui all’art. 363-bis c.p.c. (rinvio pregiudiziale) da parte del giudice tributario, in virtù del rinvio operato dall’art. 1 c.2 d.lgs n. 546 del 1992

Utilizzabilità dello strumento processuale nomofilattico-deflattivo, di cui all'art. 363-bis c.p.c. (rinvio pregiudiziale) da parte del giudice tributario, in virtù del rinvio operato dall'art. 1 c.2 d.lgs n. 546 del 1992

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22176 depositata il 24 luglio 2023 – Il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell’assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente ed il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l’esperimento dei necessari mezzi di prova

Il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente ed il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22047 depositata il 24 luglio 2023 – Nell’ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali rese in funzione di giudice d’appello è ammissibile anche se impugnate con ricorso per Cassazione, ovvero siano ancora pendenti i termini per proporre tale ricorso; le condizioni di proposizione dei motivi di revocazione straordinaria di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 64, non modificate dal d.lgs. n. 156 del 2015, restano a loro volta le medesime fissate dall’art. 396, comma 1 c.p.c. per il processo civile ordinario

Nell'ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali rese in funzione di giudice d'appello è ammissibile anche se impugnate con ricorso per Cassazione, ovvero siano ancora pendenti i termini per proporre tale ricorso; le condizioni di proposizione dei motivi di revocazione straordinaria di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 64, non modificate dal d.lgs. n. 156 del 2015, restano a loro volta le medesime fissate dall'art. 396, comma 1 c.p.c. per il processo civile ordinario. In generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 21338 depositata il 19 luglio 2023 – In tema di IRAP, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dall’art. 49, comma 1, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non dev’essere intesa in senso soggettivo, come autoorganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Essa è riscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, o impieghi nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività

In tema di IRAP, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dall'art. 49, comma 1, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non dev'essere intesa in senso soggettivo, come autoorganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Essa è riscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, o impieghi nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività

Corte di Cassazione, sentenza n. 6772 depositata il 7 marzo 2023 – Nel processo tributario, la disposizione di cui all’art. 58, comma 2, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, va ritenuta applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano di per sé una prova ai sensi del capo II del titolo II del libro Vi del cod. civ. (artt. 2699-2720, cod. civ.), ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che da  soli  o  unitamente  ad  altri,  in  quanto  dotati  delle caratteristiche previste dall’art. 2729, cod. civ., siano idonei a fondare una praesumptio hominis.

Nel processo tributario, la disposizione di cui all’art. 58, comma 2, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, va ritenuta applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano di per sé una prova ai sensi del capo II del titolo II del libro Vi del cod. civ. (artt. 2699-2720, cod. civ.), ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che da  soli  o  unitamente  ad  altri,  in  quanto  dotati  delle caratteristiche previste dall’art. 2729, cod. civ., siano idonei a fondare una praesumptio hominis.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31287 depositata il 4 dicembre 2018 – Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame concerne tutte le eccezioni in senso stretto mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese che restano sempre deducibili, per cui le parti possono ampliare le loro argomentazioni difensive introdotte nel giudizio di primo grado e di rendere più specifiche in appello le contestazioni meramente generiche del ricorso

Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame concerne tutte le eccezioni in senso stretto mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese che restano sempre deducibili, per cui le parti possono ampliare le loro argomentazioni difensive introdotte nel giudizio di primo grado e di rendere più specifiche in appello le contestazioni meramente generiche del ricorso

Corte di Cassazione ordinanza n. 4647 depositata il 14 febbraio 2023 – In tema di detrazione dell’IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi

In tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi

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