processo tributario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20042 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l’avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per effetto del decorso di 60 giorni di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 dalla ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’istanza di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione presentata dal contribuente, né questi può utilmente invocare un affidamento tutelabile in ragione del mero decorso del termine, in quanto esso non esaurisce, né impedisce, l’esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria, essendo egli stesso l’autore dell’istanza e dunque a conoscenza dell’assenza del presupposto qualificante per fruire dell’aliquota ridotta dell’accisa, nella specie per non aver indicato il numero di targa degli automezzi riforniti

In tema di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l'avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per effetto del decorso di 60 giorni di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 dalla ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’istanza di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione presentata dal contribuente, né questi può utilmente invocare un affidamento tutelabile in ragione del mero decorso del termine, in quanto esso non esaurisce, né impedisce, l'esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria, essendo egli stesso l’autore dell’istanza e dunque a conoscenza dell’assenza del presupposto qualificante per fruire dell’aliquota ridotta dell’accisa, nella specie per non aver indicato il numero di targa degli automezzi riforniti

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20037 depositata il 13 luglio 2023 – In materia di credito di imposta derivante dal meccanismo di pagamento delle accise relative all’energia elettrica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, il diritto al rimborso o la corrispondente detrazione dell’accisa indebitamente pagata dev’essere esercitato a pena di decadenza entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della ultima dichiarazione annuale di consumo

In materia di credito di imposta derivante dal meccanismo di pagamento delle accise relative all’energia elettrica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, il diritto al rimborso o la corrispondente detrazione dell’accisa indebitamente pagata dev’essere esercitato a pena di decadenza entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della ultima dichiarazione annuale di consumo

Processo tributario: legittimazione processuale nei casi di cancellazione dal registro delle imprese della società

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20016 depositata il 13 luglio 2023, intervenendo in tema di legittimazione processuale, ha ribadito che "... a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, che interviene nel processo (e così non è nel caso in esame), viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, [...]

Corte di Cassazione, sentenza n. 22692 depositata il 26 luglio 2023 – La questione della limitazione della responsabilità dei soci alle sole somme riscosse in sede di liquidazione, non risulta dirimente nel caso in cui si verte in tema di ricavi occulti e, dunque, non rilevabili documentalmente, ma che, in ragione della ristrettezza della base societaria, si presumono distribuiti a favore dei soci «essendo palese che l’assenza di evidenza contabile di utili non rendeva necessarie particolari rilevazioni ai fini della legittimazione dei soci, né ai fini dei requisiti di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36»

La questione della limitazione della responsabilità dei soci alle sole somme riscosse in sede di liquidazione, non risulta dirimente nel caso in cui si verte in tema di ricavi occulti e, dunque, non rilevabili documentalmente, ma che, in ragione della ristrettezza della base societaria, si presumono distribuiti a favore dei soci «essendo palese che l'assenza di evidenza contabile di utili non rendeva necessarie particolari rilevazioni ai fini della legittimazione dei soci, né ai fini dei requisiti di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36»

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20016 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo. A seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, che interviene nel processo, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci

In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo. A seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, che interviene nel processo, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19999 depositata il 13 luglio 2023 – In materia di giudizio di cassazione, la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell’atto d’impugnazione e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica dall’impugnante, non determina l’inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l’impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest’ultima come oggetto effettivo del ricorso

In materia di giudizio di cassazione, la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell'atto d'impugnazione e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica dall'impugnante, non determina l'inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest'ultima come oggetto effettivo del ricorso

Processo tributario: omessa motivazione, motivazione apparente, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile: nullità della sentenza

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 24199 depositata l' 8 agosto 2023, intervenendo in tema di omessa motivazione, ha statuito che "... l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 225803 depositata il 26 luglio 2023 – Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

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