L’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992 statuisce che “… 1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. ((Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione [alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti] di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e’ prescritto.)) La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e’ verificato il presupposto per la restituzione. …”
Calcolo dei termini processuali
L’art. 155, 4º comma, prevede che “se il giorno di scadenza e festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Diversamente non rileva, in alcun modo, invece, sulla circostanza che sia festivo il primo giorno del computo del termine.
Appello
L’impugnazione della decisione della Corte di giustizia tributaria di promo grado c.d. “Appello” va disposta entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte. In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.)
Per quanto concerne l’impugnazione della decisione della Corte di Giustizia Tributaria Regionale l’articolo 62 del D.Lgs. prevede che il ricorso per Cassazione, esperibile per i motivi indicati nell’art. 360, comma 1, c.p.c. (numeri da uno a cinque), deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.).
Previo accordo fra le parti, il ricorso per Cassazione è esperibile anche nei confronti delle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, per il motivo di cui al n° 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.
Riassunzione a seguito rinvio
Inoltre ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. n. 546/1995 in caso di rinvio della causa da parte della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. In caso di inosservanza del termine anzidetto, o del successivo verificarsi di una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue.
Appello incidentale
L’art. 54 del decreto legislativo 546 del 1992, rubricato «Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale» prevede al primo comma che «Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni» e, al secondo comma, che «Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale».
In tema di appello incidentale, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “… deve riconoscersi, nell’ordinamento processuale tributario, l’esistenza di un principio di tendenziale limitazione delle ipotesi d’inammissibilità e che, alla stregua della copiosa e annosa giurisprudenza di legittimità (concernente sia il processo civile che quello tributario e sia l’appello che il ricorso per Cassazione), pur dovendo il ricorso incidentale o l’appello incidentale essere proposti (rispettivamente a norma degli 371 e 343 cod. proc. civ. e, per il processo tributario, dell’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992) con l’atto contenente il controricorso, la comparsa di risposta o le controdeduzioni, tuttavia tali modalità non sono da considerarsi essenziali, onde le suddette impugnazioni incidentali possono ritenersi validamente proposte anche con atto a sé stante, indipendentemente dalla comparsa di risposta, le controdeduzioni o il controricorso (cfr. con specifico riferimento all’appello nel processo tributario, Cass., 5 dicembre 2005, n. 26391; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1545; Cass., 16 luglio 2009, n. 16577). (Cass. ordin. n. 20071/2023) …”
Da Ultimo con l’ordinanza n. 20071 depositata il 13 luglio 2023 della Corte Suprema ha statuito, sui termini e modalità di presentazione dell’appello incidentale, il seguente principio di diritto “… Nel processo tributario l’appello incidentale può essere proposto, dopo il deposito dell’atto di controdeduzioni, con atto autonomo, ed è ammissibile purché sia proposto nel rispetto dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 54 e 23 del decreto legislativo n. 546/1992, vale a dire con la proposizione del gravame incidentale nei sessanta giorni dalla notifica del ricorso dell’appello principale …”
Giudizio di ottemperanza
L’articolo 70 del D. Lgs. n. 546/1992 dispone che possano formare oggetto del giudizio di ottemperanza le sentenze passate in giudicato; In base al comma 2 dell’art. 70 cit. il giudizio può essere validamente avviato solo quando siano decorsi i termini che la legge assegna all’Amministrazione per provvedere oppure, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l’obbligo non sia estinto.
Il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nelle ipotesi di sentenze non definitive, per il combinato disposto degli artt. 67, 68 e 69 del D. Lgs. n° 546/92.
Il giudice competente per il giudizio di ottemperanza è la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che ha pronunciato la sentenza, se rimasta inappellata o il cui appello si sia concluso con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione del giudizio stesso.
In ogni altro caso la competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Non ci sono altri adempimenti e non ci sono termini da rispettare, salvo quello di prescrizione ordinaria di 10 anni della sentenza (Cass. 18027/2016.)
Computo dei termini
Al computo dei termini processuali valgono le disposizioni civilistiche contenute nell’art. 2963 c.c. (computo dei termini di prescrizione) e nell’art. 155 c.p.c. (computo dei termini).
L’art. 155, rubricato «Computo dei termini», dispone al comma quarto: «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo» e al comma quinto: «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato».
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (ex multis, Cass. 4 ottobre 2013, n. 22699; Cass. 9 luglio 2012, n. 11491; Cass. 31 agosto 2018, n. 17313); (Cass. ordin. 22518/2023)
Per cui il termine scade, pertanto, nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza;
Pertanto, nel caso in cui la notificazione avvenga, come nella specie, a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), la notificazione è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell’ultimo giorno utile per la proposizione dell’impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l’UTC, “Coordinated Universal Time”), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno (Cass. n. 1519 del 18 gennaio 2023);
Le disposizioni normative per il computo dei termini del Processo tributario stabiliscono che:
- nei casi in cui il computo dei termini debba essere fatto in giorni occorre escludere il giorno o l’ora iniziale;
- per il computo dei termini a mesi o anni, si considera il calendario comune;
- per i giorni festivi compresi nel computo del termine vanno calcolati;
- diversamente qualora il giorno della scadenza sia un festivo o di sabato, la scadenza è di diritto prorogata al primo giorno seguente non festivo;
- la proroga si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono di sabato (art.155 c.p.c che si applica anche ai processi tributari), fermo restando che sia lo svolgimento delle udienze che ogni altra attività giudiziaria si svolgono regolarmente, in quanto il sabato è considerata una giornata lavorativa.
Nel calcolo dei c.d. “giorni liberi” va escluso dal computo sia il giorno iniziale che finale.
Sospensione dei termini per il periodo feriale
- degli avvisi di accertamento;
- avvisi di liquidazione delle imposte ai fini IVA o dell’imposta di registro;
- atti di recupero dei crediti d’imposta;
- cartelle di pagamento.
Descrizione | Adempimento |
| Termine |
| Sospensione | |
Adesione ai Pvc | Comunicazione di adesione al PVC |
| 30 giorni dalla data di consegna del verbale |
| NO | |
Versamento della 1ª rata o delle somme intere |
| 20 giorni dalla data di notifica dell’atto di |
| NO | ||
Adesione agli inviti al contraddittorio | Comunicazione di adesione e versamento della 1ª rata o dell’intero |
| Entro i 15 giorni antecedenti alla data di comparizione |
| NO | |
Accertamento con adesione | Domanda di adesione |
| Entro il termine per il ricorso |
| Sì | |
Versamento della 1ª rata o delle somme intere |
| 20 giorni dalla data di stipula dell’accertamento con adesione |
| NO3 | ||
Acquiescenza | Entro il termine per il ricorso |
| Sì | |||
Definizione agevolata delle sanzioni | Versamento delle somme intere |
| ||||
Pagamento somme derivanti da atti impositivi3 | Accertamento Irpef/Ires/Iva/Irap |
| Entro il termine per il ricorso |
| Sì | |
Accertamento registro, ipocatastali, |
| Entro 60 giorni dalla notifica |
| NO | ||
Cartelle di pagamento |
| |||||
Avvisi bonari | Liquidazione automatica |
| Entro 30 giorni dalla notifica |
| SÌ2 | |
Controllo formale |
| |||||
Tassazione separata |
| |||||
Atti del contenzioso tributario | Ricorso |
| Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto |
| SÌ | |
Ricorso con sospensiva (anche d’urgenza) |
| NO1 | ||||
Reclamo contro il decreto presidenziale |
| 30 giorni dalla comunicazione del decreto |
| SÌ | ||
Deposito del ricorso |
| 30 giorni dalla notifica per il contribuente |
| SÌ | ||
60 giorni dalla notifica per il resistente |
| |||||
Deposito di documenti |
| 20 giorni liberi prima dell’udienza |
| |||
Deposito di memorie |
| 10 giorni liberi prima dell’udienza |
| |||
Riassunzione presso il giudice competente |
| Entro il termine indicato o 6 mesi dalla comunicazione della sentenza |
| |||
Appello |
| 60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dal deposito |
| |||
Chiamata di terzo |
| Termine fissato dal giudice |
| |||
Intervento del terzo |
| —- |
| |||
Riassunzione in rinvio |
| 6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione |
| |||
Messa in mora |
| —- |
| NO | ||
Reclamo e mediazione | Notifica del reclamo |
| Entro il termine per il ricorso |
| SÌ | |
Termine entro cui il reclamo deve essere accolto o la mediazione stipulata |
| 90 giorni dalla data di notifica del reclamo |
| |||
Deposito del ricorso |
| 30 giorni dal termine ultimo per la stipula |
| |||
Versamento prima rata o totalità delle somme |
| —– |
| NO3 | ||
Note |
|
Termini esclusione dalla sospensione feriale
Alcuni termini non beneficiano della sospensione feriale e che con elencazione non esaustiva di seguito si elencno:
- Fasi cautelari del processo;
- termine contraddittorio endoprocedimentale (Cass. civ. n. 10584/2023 e n. 3903/2023);
- i termini di decadenza per il rimborso delle imposte (art. 38 del d.P.R. n. 602/1973);
- i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi (artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972);
- i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 25, del d.P.R. n. 602/1973);
- i termini per il versamento delle imposte (considerato che già l’art. 37, comma 11-bis del D.L. n. 223/2006 garantisce, comunque, una breve sospensione degli adempimenti di natura tributaria che hanno scadenza dal 1° al 20° agosto di ogni anno);
- i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo;
- i termini per la proposizione delle istanze di interpello;
- i termini per presentazione di memorie o documentazione agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria;
- il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra la consegna del P.V.C. e l’emissione dell’avviso di accertamento ai sensi art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000.
Sospensione dei termini per l’anno 2023 relativo alla c.d. definizione agevolata
Oltre alla sospensione feriale per l’anno 2023 vi è un’altra sospensione dei termini, disposta dall’art. 1, comma 199 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) per le impugnazioni anche incidentali delle sentenze e le riassunzioni in rinvio che scadono dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 (i termini sono sospesi per 11 mesi e la prevalente giurisprudenza ritiene che tale sospensione assorba la sospensione feriale vedasi Cass. ordinanza n. 34637 del 2022; Cass. ordinanza n. 25993 del 2022).
Dalla sospensione automatica sono, invece, esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell’ufficio presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. (vedasi anche la Circolare del 27/01/2023 n. 2 – Agenzia delle Entrate)
La sospensione prevista dal comma 199 della legge n. 197/2022 e la medesima di quella prevista dalla L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 del decreto (convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136), al comma 11, prevede che “Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 10993 del 2023 con cui ha affermato che “… La sentenza impugnata è stata depositata in data 19 dicembre 2018 e il termine di impugnazione scadeva il 19 giugno 2019, termine prorogato di nove mesi (19 marzo 2020) per effetto della disposizione in commento; il ricorso, notificato a mezzo PEC in data 16 marzo 2020 è, pertanto, tempestivo. …”
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 dicembre 2019, n. 34413 - Nel giudizio di impugnazione di una intimazione di pagamento trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 settembre 2020, n. 18958 - Non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale alle controversie di lavoro e di previdenza e tra le controversie previdenziali rientrano non soltanto quelle…
- INPS - Circolare 16 maggio 2020, n. 59 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 12867 depositata l' 11 maggio 2023 - Le controversie riguardanti la materia del lavoro sono escluse dall’applicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale
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