Corte di Cassazione, ordinanza n. 20056 depositata il 13 luglio 2023
termini processuali se cadenti il sabato o giorni festivi
RITENUTO CHE
1. D.P., quale titolare della omonima ditta individuale, esercente l’attività di fotografo, aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 1996, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato il suo reddito di impresa ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto che il D.P., pur avendo cessato l’attività sin dai primi anni 1990, aveva continuato ad esercitare di fatto tale sua attività, omettendo di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 1996 e di istituire le scritture contabili obbligatorie.
2. La Commissione tributaria provinciale di Messina aveva accolto parzialmente il ricorso, determinando le componenti positive di reddito in euro 50.000,00 e riconoscendo i costi pari al 40% dei ricavi.
3. La Commissione tributaria regionale, adita dall’Agenzia delle Entrate, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per avvenuta decorrenza dei termini, in violazione dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, poiché l’avviso di accertamento era stato notificato in data 17 settembre 2002, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato all’Agenzia delle Entrate il 18 novembre 2002 e depositato in data 11 dicembre 2002, nel pieno rispetto dei termini previsti dalla legge.
4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
5. D.P. non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo ed unico mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del decreto legislativo 546 del 1992, dell’art. 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009 e dell’art. 155, comma 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. I giudici di secondo grado avevano errato nell’applicare alla fattispecie l’art. 155, comma 5, cod. proc. civ., così come modificato ai sensi dell’art. 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009 («le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’art. 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006»), norma che, tuttavia, non trovava applicazione nel caso di specie. Ed invero, il ricorrente avrebbe dovuto depositare il ricorso entro e non oltre il 16 novembre 2002, giorno che corrispondeva ad un sabato.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 L’art. 155, rubricato «Computo dei termini», dispone al comma quarto: «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo» e al comma quinto: «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato».
I commi quarto e quinto sono stati aggiunti dall’art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39 quater del decreto legge 273 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006, e dal comma 3 dell’art. 58 della legge n. 69 del 2009.
L’art. 2, comma 4, della legge n. 263 del 2005, come modificato dall’art. 39 quater del decreto legge n. 273 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore».
Infine, l’art. 58 (Disposizioni transitorie), della legge n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009, prevede, al comma 3, che: «Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006».
1.3 Questa Corte, al riguardo, ha affermato che la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, cod. proc. civ., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ma, in forza dell’art. 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti a tale data, purché – non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica – si tratti di termini in scadenza dopo l’entrata in vigore del citato art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti (Cass., 16 novembre 2021, n. 34672).
1.4 Ed invero è stato precisato che «L’art. 58, comma terzo, della legge 18 giugno 2009, 69 (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) – secondo cui i commi quinto e sesto dell’art. 155 cod. proc. civ. (aggiunti dall’art. 2, coma primo, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 °marzo 2006 – deve essere interpretato in conformità al precetto di cui all’art. 11, comma primo, delle c.d. preleggi, ovvero nel senso di disporre solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui all’art. 2, comma quarto, della citata legge 28 dicembre 2005, n. 263, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo; ne consegue che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1 0 marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all’osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti» (Cass., 12 gennaio 2016, n. 310, in motivazione).
1.5 Ciò posto, nel caso in esame, il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso iscritto al n. 5213/2002 R.G., notificato all’Agenzia delle Entrate in data 18 novembre 2002 (lunedì) e depositato in data 11 dicembre 2002, quindi il procedimento era pendente alla data del 10 marzo 2006; la scadenza del termine per la proposizione del ricorso è evidentemente anteriore all’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), ne deriva che non opera il differimento del termine che viene a scadere di sabato, palesandosi, quindi, tardivo il ricorso notificato il lunedì successivo alla scadenza del termine.
2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito la causa, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con compensazione delle spese dei giudizi di merito e condanna di D.P. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Compensa le spese dei giudizi di merito.
Condanna D.P., al pagamento, in favore dell’Agenzia ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 17 aprile 2019 - Svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni dell'anno 2019 di giovedì 25 aprile, sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18975 - Nelle controversie tributarie, il termine per proporre appello, che deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e va dunque computato escludendo il termine iniziale e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 luglio 2022, n. 23314 - La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7053 depositata il 28 febbraio 2022 - Costituisce esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere…
- Rateazioni dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo - Modifica del termine di scadenza ricadente nella giornata di sabato - Circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22 - INAIL - Circolare n. 30 del 28 giugno 2023
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 agosto 2022, n. 23854 - In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.Lgs. 23 aprile 2004 n.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…