Corte di Cassazione ordinanza n. 18642 del 9 giugno 2022
processo tributario – motivazione di appello
RILEVATO
L’Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia – Catania che ha ritenuto inammissibile -per genericità, mancanza di censura alla sentenza impugnata e mancanza delle domande di conclusione- 1’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Catania, ove erano state parzialmente accolte le doglianze della parte contribuente in tema di esibizione di documentazione contabile in sede di ispezioni. È rimasta intimata la parte contribuente.
Il ricorso è affidato ad unico motivo.
CONSIEDRATO
Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione art. 53, primo comma, d.lgs. n. 546/ 1992, per ave_q l’Ufficio riproposto le doglianze di primo grado disattese dal collegio, incontrando invece la sanzione dell’inammissibilità disposta dalla commissione d’appello.
Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cfr. Cass. V, n. 32954/2018). Deve trattasi di motivi gravame sufficientemente specifici e riferiti alla ratio decidendi della sentenza di primo di grado contenendo quella necessaria “parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico -giuridico” (Cass. S.U. n 23299/2011; n.27199/2017).
Come risulta dagli stralci degli atti processuali che il patrono erariale riproduce all’interno del ricorso per cassazione, assolvendo così l’onere della completezza, la critica impugnatoria ha investito completamente la pronuncia di primo grado, concludendo per la legittimità dell’atto impositivo.
Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per La Sicilia – Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.