processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24870 depositata il 21 agosto 2023 – Nel contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell’atto impositivo

Nel contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24347 depositata il 10 agosto 2023 – Il vizio di motivazione apparente può essere dedotto solo ove non sia in alcun modo ricostruibile il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione, ricorrendo in tal caso un vizio di nullità della sentenza per mancato rispetto del minimo costituzionale imposto al giudice

Il vizio di motivazione apparente può essere dedotto solo ove non sia in alcun modo ricostruibile il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione, ricorrendo in tal caso un vizio di nullità della sentenza per mancato rispetto del minimo costituzionale imposto al giudice

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24345 depositata il 10 agosto 2023 – Il vizio di motivazione può essere rubricato solo nel caso in cui la motivazione espressa dal giudice del merito sia del tutto incomprensibile o perplessa, così da non consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione. Ne’, peraltro, il giudice del merito è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi

Il vizio di motivazione può essere rubricato solo nel caso in cui la motivazione espressa dal giudice del merito sia del tutto incomprensibile o perplessa, così da non consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione. Ne', peraltro, il giudice del merito è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16454 depositata il 9 giugno 2023 – È configurabile il vizio dell’inesistenza giuridica nel caso di notifica a mezzo PEC di un ricorso per Cassazione nativo digitale, privo della sottoscrizione dell’avvocato che lo ha formato. In tale ipotesi, infatti, il vizio, riguardando la fase di formazione dell’atto processuale, determinerebbe una carenza strutturale non sanabile

È configurabile il vizio dell’inesistenza giuridica nel caso di notifica a mezzo PEC di un ricorso per Cassazione nativo digitale, privo della sottoscrizione dell’avvocato che lo ha formato. In tale ipotesi, infatti, il vizio, riguardando la fase di formazione dell’atto processuale, determinerebbe una carenza strutturale non sanabile

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24377 depositata il 10 agosto 2023 – La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell’accertamento

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell'accertamento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21457 depositata il 19 luglio 2023 – Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente

Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18355 depositata il 7 giugno 2022 – L’inutilizzabilità non può riguardare quelle prove che trovano nell’accesso una mera occasione, riguardo al luogo ed al tempo, come è di regola per le informazioni di terzi e soprattutto le dichiarazioni del contribuente. L’illegittimità rileva solo per la specifica attività non autorizzata e, correlativamente, l’inutilizzabilità investe solo le prove che abbiano trovato diretto rapporto di causalità nell’attività illegittimamente espletata

L'inutilizzabilità non può riguardare quelle prove che trovano nell'accesso una mera occasione, riguardo al luogo ed al tempo, come è di regola per le informazioni di terzi e soprattutto le dichiarazioni del contribuente. L’illegittimità rileva solo per la specifica attività non autorizzata e, correlativamente, l’inutilizzabilità investe solo le prove che abbiano trovato diretto rapporto di causalità nell’attività illegittimamente espletata

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