processo tributario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25659 depositata il 4 settembre 2023 – Il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento irrogativo di sanzioni, divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione  deve  ritenersi  definitivamente  preclusa,  ma  deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria

Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento irrogativo di sanzioni, divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione  deve  ritenersi  definitivamente  preclusa,  ma  deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28884 depositata il 5 ottobre 2022 – L’onere di specificità del motivo, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., implica la necessità che il ricorrente individui innanzitutto la ratio decidendi della sentenza impugnata ed operi poi un “raffronto” tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Corte suprema. Tale raffronto sarà sufficiente ai fini della specificità del motivo ex 366 n. 4 cod. proc. civ. ove dimostri che il giudice di merito si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità

L'onere di specificità del motivo, prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., implica la necessità che il ricorrente individui innanzitutto la ratio decidendi della sentenza impugnata ed operi poi un "raffronto" tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Corte suprema. Tale raffronto sarà sufficiente ai fini della specificità del motivo ex 366 n. 4 cod. proc. civ. ove dimostri che il giudice di merito si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità

Processo Tributario: giudizio di rinvio

Nel processo tributario il giudizio di rinvio è regolato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992 il quale statuisce che "...  1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla [...]

Operazioni soggettivamente inesistenti: ripartizione dell’onere della prova

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4619 depositata il 14 febbraio 2023, intervenendo in tema di operazioni inesistenti, ha riaffermato che "... qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24880 depositata il 21 agosto 2023 – Il d.l. n. 16 del 2012, art. 8 comma 2, ha stabilito, con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, che i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese; in siffatte ipotesi grava sul contribuente l’onere di provare che i componenti positivi, che si duole abbiano concorso alla formazione del reddito, siano anch’essi fittizi, perché ricavi “correlati”, ossia direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati

Il d.l. n. 16 del 2012, art. 8 comma 2, ha stabilito, con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, che i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese; in siffatte ipotesi grava sul contribuente l'onere di provare che i componenti positivi, che si duole abbiano concorso alla formazione del reddito, siano anch'essi fittizi, perché ricavi "correlati", ossia direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati

Corte di Cassazione ordinanza n. 20607 depositata il 27 giugno 2022 – La sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetta ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato

La sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetta ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato

Corte di Cassazione ordinanza n. 5938 depositata il 4 marzo 2021 – Nel rinvio cd. proprio o prosecutorio, a norma dell’art. 383, comma 1, c.p.c., il provvedimento cassatorio esaurisce l’individuazione del giudice del rinvio con l’indicazione dell’ufficio giudiziario, unitariamente inteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, senza che rilevi anche l’articolazione organizzativa interna in sezioni dell’ufficio giudiziario indicato

Nel rinvio cd. proprio o prosecutorio, a norma dell'art. 383, comma 1, c.p.c., il provvedimento cassatorio esaurisce l'individuazione del giudice del rinvio con l'indicazione dell'ufficio giudiziario, unitariamente inteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, senza che rilevi anche l'articolazione organizzativa interna in sezioni dell'ufficio giudiziario indicato

Corte di Cassazione, sentenza n. 26008 depositata il 5 settembre 2022 – Nel processo tributario, l’art. 56, d.lgs. n. 546/1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346, cod. proc. civ., all’appellato e non all’appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite)

Nel processo tributario, l'art. 56, d.lgs. n. 546/1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346, cod. proc. civ., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite)

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