processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 5938 depositata il 4 marzo 2021 – Nel rinvio cd. proprio o prosecutorio, a norma dell’art. 383, comma 1, c.p.c., il provvedimento cassatorio esaurisce l’individuazione del giudice del rinvio con l’indicazione dell’ufficio giudiziario, unitariamente inteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, senza che rilevi anche l’articolazione organizzativa interna in sezioni dell’ufficio giudiziario indicato

Nel rinvio cd. proprio o prosecutorio, a norma dell'art. 383, comma 1, c.p.c., il provvedimento cassatorio esaurisce l'individuazione del giudice del rinvio con l'indicazione dell'ufficio giudiziario, unitariamente inteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, senza che rilevi anche l'articolazione organizzativa interna in sezioni dell'ufficio giudiziario indicato

Corte di Cassazione, sentenza n. 26008 depositata il 5 settembre 2022 – Nel processo tributario, l’art. 56, d.lgs. n. 546/1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346, cod. proc. civ., all’appellato e non all’appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite)

Nel processo tributario, l'art. 56, d.lgs. n. 546/1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346, cod. proc. civ., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite)

Processo tributario: regolamento delle spese processuali e valutazione della soccombenza alla luce del principio di soccombenza

Nel processo tributario è l'articolo 15 del D.Lgs. n. 546/1992 che disciplina il regolamento delle spese. Nel suddetto articolo vi è il principio generale di responsabilità per le spese di giudizio (principio di soccombenza). Inoltre il comma 2-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 richiama l'applicabilità dell'articolo 96, primo e terzo comma, c.p.c.per cui trova [...]

Processo tributario: valutazione della prova

Con l'introduzione del comma 5 bis all'art. 7 del D.Lgs. n.546/1992 il legislatore ha per la prima volte introdotto oltre all'onere della prova anche i criteri per la valutazione degli elementi di prova emersi nel processo, intervenendo altresì sugli elementi che il giudice deve porre a base della propria decisione. In particolare il suddetto comma [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21356 depositata il 6 luglio 2022 – Se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa – e concernente l’avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di redditi non dichiarati – ha effetto riflesso nel giudizio concernente l’impugnazione proposta dal socio avverso l’avviso di accertamento a lui notificato ai fini della rettifica del reddito da partecipazione, è altrettanto vero che, nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, il socio ( che normalmente non può dolersi dell’accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze ad esso riferibili) ben potrà fare valere le proprie ragioni in sede di impugnazione avverso l’avviso di accertamento che lo riguarda

Se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa - e concernente l'avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di redditi non dichiarati - ha effetto riflesso nel giudizio concernente l'impugnazione proposta dal socio avverso l'avviso di accertamento a lui notificato ai fini della rettifica del reddito da partecipazione, è altrettanto vero che, nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, il socio ( che normalmente non può dolersi dell'accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze ad esso riferibili) ben potrà fare valere le proprie ragioni in sede di impugnazione avverso l'avviso di accertamento che lo riguarda

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 586 depositata il 22 giugno 2023 – L’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’atto impositivo emesso a carico di una società di capitali, in quanto privo dell’interesse concreto ed attuale ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c. Infatti, le società di capitali godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, per la quale l’attività svolta è imputabile direttamente ad esse. L’amministratore di fatto, invece, potrà impugnare solo gli atti di riscossione allo stesso notificati, in quanto potenzialmente lesivi della sua situazione patrimoniale

L’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’atto impositivo emesso a carico di una società di capitali, in quanto privo dell’interesse concreto ed attuale ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c. Infatti, le società di capitali godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, per la quale l’attività svolta è imputabile direttamente ad esse. L’amministratore di fatto, invece, potrà impugnare solo gli atti di riscossione allo stesso notificati, in quanto potenzialmente lesivi della sua situazione patrimoniale

Processo tributario: presunzione giurisprudenziale della distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base societaria

Sul tema si deve premettere che la riforma del processo tributario di cui alla legge 130/2022 che con l'art. 6 ha inserito nell'articolo 7 del D.Lgs. n. 546/1992 il comma 5-bis che statuisce che «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24901 depositata il 21 agosto 2023 – I costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e, dunque, devono essere opportunamente documentati, in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare l’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso. Pertanto spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa

I costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e, dunque, devono essere opportunamente documentati, in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso. Pertanto spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa

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