processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26368 depositata il 12 settembre 2023 – In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’ art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica e che sia rispettato il limite quantitativo di spesa, ed inoltre che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponso ed il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all' art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica e che sia rispettato il limite quantitativo di spesa, ed inoltre che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponso ed il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 1242 depositata il 25 ottobre 2019 – Qualora l’ente impositore non si costituisce entro i 60 giorni, bensì nei termini per la presentazione delle memorie, non gli è più consentito esporre nelle proprie controdeduzioni le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’Ufficio

Il D.Lgs. n. 546/1992 all'art. 23 prevede che l'Ente impositore, nei cui confronti è stato proposto ricorso, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. E' però principio consolidato quello che ammette la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art. 32 c. 1 del D.Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione. Secondo la Suprema Corte se l'Ufficio non si costituisce entro i 60 giorni, bensì nei termini per la presentazione delle memorie, non gli è più consentito esporre nelle proprie controdeduzioni le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'Ufficio (v. Cass., sent. 10/06/2016, n.11943).

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26201 depositata l’ 8 settembre 2023 – L’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione finanziaria, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, in quanto la suddetta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.

L'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione finanziaria, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, in quanto la suddetta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 26483 depositata il 13 settembre 2023 – Il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Nel caso di omessa considerazione dei fatti, non opera la “doppia conforme”

Il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Nel caso di omessa considerazione dei fatti, non opera la "doppia conforme"

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18822 depositata il 4 luglio 2023 – Nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa

Nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa

Corte di Cassazione, sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023 – In tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

In tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25518 depositata il 31 agosto 2023 – La specifica riduzione del 40% della TARI di cui al citato comma 657, spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione, mentre la riduzione ulteriore al 20%, prevista dal comma 656, si applica nei casi in cui il servizio non venga svolto del tutto o venga svolto in una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, o venga temporaneamente sospeso per motivi sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizzativi

La specifica riduzione del 40% della TARI di cui al citato comma 657, spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione, mentre la riduzione ulteriore al 20%, prevista dal comma 656, si applica nei casi in cui il servizio non venga svolto del tutto o venga svolto in una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, o venga temporaneamente sospeso per motivi sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizzativi

Processo tributario: travisamento della prova

In ordine all'omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass. civ., 21 dicembre 2022, n. 37382; Cass. ordinanza n. 24880 del 2023) ha precisato che "... il travisamento della prova, per essere censurabile in cassazione, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che l'errore del giudice [...]

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