Corte di Cassazione ordinanza n. 21125 del 4 luglio 2022
ICI – incompatibilità del giudice – litisconsorzio necessario
FATTI DI CAUSA
P.R. ha impugnato gli avvisi di accertamento per l’IC 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, su terreni edificabili di cui ella è comproprietaria al 12,50%. Il ricorso è stato respinto in primo grado e la contribuente ha proposto appello. La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza depositata in data 5 agosto 2014, ha respinto l’appello ritenendo corretto l’accertamento di maggior valore (140 euro/mq) effettuato dal Comune di Alghero, rispetto al valore venale dichiarato dai comproprietari. Il giudice di secondo grado ha respinto inoltre l’istanza della contribuente di disapplicazione delle sanzioni, atteso che detta istanza è stata proposta dalla contribuente soltanto in secondo grado.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a quattro motivi. Non si sono costituite le controparti.
La contribuente ha depositato istanza di rinvio fondata sull’art. 15 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 in virtù del quale i Comuni “possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate”, dichiarando che in caso di adozione da parte del Comune di Alghero dei predetti atti ella si avvarrebbe delle procedure di definizione agevolata. L’istanza è stata accolta, e la causa rinviata a nuovo ruolo. Il Comune di Alghero ha effettivamente adottato un regolamento disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse, ma con nota del 16.11.2021 il procuratore della ricorrente ha comunicato che poiché la P.R. è deceduta il 18 Aprile 2016, non ha aderito alla procedura di definizione agevolata.
La causa è stata trattata alla udienza del 10 maggio 2015. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la contribuente denuncia la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 545/1992» per difetto di terzietà e imparzialità del giudice relatore della sentenza impugnata.
Deduce che il giudice relatore è componente anche della Commissione provinciale.
Il motivo è inammissibile.
La parte non precisa se il predetto giudice era componente anche del Collegio che ha deciso in prime cure, né di aver proposto istanza di ricusazione. Il motivo difetta quindi dei necessari requisiti di specificità e chiarezza, imposti dall’art 366 c.p.c., tenendo conto che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte l’incompatibilità del giudice non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (ex plurimis, Cass. n. 7285/2018; Cass. 22835/2016).
2. Con il secondo motivo del ricorso la parte deduce ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ.la nullità sentenza per omessa integrazione contraddittorio in primo grado, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14 in quanto non è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei comproprietari, né riunito il suo ricorso ai separati ricorsi da loro promossi. Il giudice di secondo grado ha dato atto che in primo grado i ricorsi, non riuniti, sono stati decisi con decisioni diverse e contrastanti.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ la violazione degli artt. 2909 e 1306, secondo comma, cod. civ., per non aver la CTR rilevato, da un lato, il giudicato esterno nel frattempo formatosi nei giudizi relativi ai comproprietari e, dall’altro, il diritto della ricorrente di avvalersi comunque del giudicato favorevole ai sensi dell’art. 1306 cod. civ..
Il secondo motivo del ricorso è fondato.
Di regola, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la controversia tra il titolare di una quota di un immobile in proprietà indivisa ed il Comune non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari atteso che, ai sensi degli artt. 3 e 10, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’imposta è commisurata “proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”, con la conseguenza che ciascuno dei comproprietari ha un rapporto diretto ed esclusivo con il Comune impositore.
Tuttavia detta regola subisce eccezione nel caso in cui l’oggetto del contendere, per la sua specifica natura, sia collegato all’immobile unitariamente considerato, per cui la decisione debba essere resa nei confronti di tutti i comproprietari, come è appunto il caso in cui si discuta del valore da attribuire al bene (Cass. 15484/2010).
Ove la discussione riguardi solo l’imposta in sé, in relazione alla posizione individuale del comproprietario (ad es. il tempo del possesso o il mancato pagamento), viene in rilievo il rapporto tributario tra il singolo proprietario e il Comune, ma ove l’ammontare dell’imposta dipenda dal valore venale del bene, e questo sia in contestazione, la questione coinvolge necessariamente tutti i comproprietari poiché ha ad oggetto il bene nella sua interezza e non la quota.
L’art 102 c.p.c. è infatti una norma in bianco e l’accertamento relativo alla sussistenza, o meno, di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuata sulla base del petitum, ovvero in base al risultato perseguito in giudizio dall’attore (Cass.n.1940/2004). Più nello specifico, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il litisconsorzio necessario ricorre quando, per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire lo scopo se non è resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass, n.23261/2018; Cass. 121/2005).
Non si tratta quindi, nel caso di specie, di una facoltativa riunione di cause connesse, ma di integrazione del contraddittorio, risultato che per ragioni di economicità potrebbe conseguirsi anche tramite la riunione di separati giudizi proposti dai litisconsorti, ovvero nei quali i litisconsorti sono convenuti, dal momento che l’integrazione del contraddittorio non è più necessaria ove le cause siano riunite e trattate unitariamente (Cass. 24590/2019); ove non sia possibile riunire le cause, l’integrazione del contraddittorio deve farsi con le modalità ordinarie.
Poiché il difetto di integrità del contraddittorio non è stato rilevato né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio (o la riunione dei giudizi), né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3,c.p.c. (Cass. n. 6644/2018; Cass. n. 23315/2020).
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, ritenuta la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per la mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari, si impone il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Sassari, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso accoglie il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia Commissione tributaria provinciale di Sassari, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18310 depositata il 7 giugno 2022 - L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 marzo 2020, n. 6489 - In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, al fine di ottenere l'accertamento della natura agricola dello…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 aprile 2020, n. 8282 - In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16681 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10715 depositata il 4 aprile 2022 - Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28729 - Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…