Corte di Cassazione ordinanza n. 19643 del 17 giugno 2022

sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria

RILEVATO

che L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia – Romagna ove ha confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell’Emilia per non aver sospeso il giudizio relativo alla pretesa di pagamento attivata in conseguenza di sentenza sostitutiva dell’originario avviso di accertamento e, a sua volta, oggetto di ricorso per cassazione;

che il ricorso è affidato a due motivi; che la parte privata ha spiegato difese.

CONSIDERATO

che, con il secondo motivo da esaminare preliminarmente (in ossequio // al principio della ragione più liquida di cui a S.U. n. 9936/2014), si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 39

e 295 c.p.c. per non aver sospeso il giudizio in ragione della continenza di cause, segnatamente in pendenza del giudizio presupposto;

che la continenza di cause costituisce ipotesi di connessione, da valutare da parte del giudice ai fini della riunione;

che, in una prima fase, questa Corte aveva ritenuto il meccanismo di cui agli articoli 39 e 295 c.p.c. compatibile e doveroso nel processo tributario, in forza dell’art. 1, secondo comma, d.lgs. n.546/1992 (cfr. Cass. V, n. 11866/2002);

che, recentemente, questa Corte è intervenuta a Sezioni Unite, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.” (cfr. Cass. S.U., n. 21763/2021);

che questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza presupposta (cfr. Cass. V, n. 141/2022);

che, pertanto, il giudizio dev’essere rinviato al giudice di merito, per l’eventuale riunione oltre che per l’eventuale sospensione dei due giudizi;

che resta assorbito il pnmo motivo, attinente all’art. 19 d.lgs. n. 546 / 1992, sull’impugnabilità per vizi propri di ogni atto;

che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo , del ricorso, assorbito il primo,  cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia – Romagna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.