processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29959 depositata il 27 ottobre 2023 – In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica, sicché è applicabile la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo

In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell'energia elettrica, sicché è applicabile la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo

Corte di Cassazione sentenza n. 30485 depositata il 2 novembre 2023 – La configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali

La configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali

Corte di Cassazione ordinanza n. 30480 depositata il 2 novembre 2023 – In tema di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per “errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione”, ai sensi dell’art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno

In tema di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per "errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione", ai sensi dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno

Corte di Cassazione ordinanza n. 30440 depositata il 2 novembre 2023 – Le decisioni della Corte, quando non siano rese nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., possono essere oggetto di revocazione esclusivamente ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e pertanto nell’ipotesi in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata, e comunque se il fatto non costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi

Le decisioni della Corte, quando non siano rese nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., possono essere oggetto di revocazione esclusivamente ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e pertanto nell’ipotesi in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata, e comunque se il fatto non costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29957 depositata il 27 ottobre 2023 – Nel processo tributario non è prevista alcuna sanzione, a norma del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, quale conseguenza dell’omesso deposito dell’atto impugnato, con la relativa notificazione, sebbene il contribuente sia pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell’atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto

Nel processo tributario non è prevista alcuna sanzione, a norma del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, sebbene il contribuente sia pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto

Processo tributario: notifiche a mezzo pec e malfunzionamento della casella di posta del destinatario

In tema di notifica presso il domicilio digitale (posta elettronica certificata) l'art. 16-sexies, d.l. 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 — articolo rubricato «Domicilio digitale» e introdotto dall'art. 52, d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114 del 2014 — prevede testualmente: «Salvo quanto previsto dall'articolo [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29542 depositata il 24 ottobre 2023 – Quando la sentenza impugnata è fondata su una pluralità di rationes decidendi, una delle quali non risulta impugnata ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata quale autonoma ratio decidendi priva di interesse il ricorrente dall’esame del proprio ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione non oggetto di censura

Quando la sentenza impugnata è fondata su una pluralità di rationes decidendi, una delle quali non risulta impugnata ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata quale autonoma ratio decidendi priva di interesse il ricorrente dall'esame del proprio ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura

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