Corte di Cassazione ordinanza n. 22890 depositata il 21 luglio 2022
mancata comunicazione dell’udienza – nullità della sentenza
RILEVATO CHE
il Consorzio 2 Alto Valdarno propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’ appello avverso la sentenza n. 37/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo in accoglimento del ricorso proposto da M. A., M. e M.R. e C.E. I. S.r.L. avverso intimazioni di pagamento relative al contributo di bonifica annualità 2011 e 2012;
i contribuenti sono rimasti intimati
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa la censura formulata dall’appellante in merito alla nullità della sentenza di primo grado per mancata comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza;
1.2 con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 2697 c.c., 860 c.c. e 10 R.D. n. 215/1933) e vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto non provato il beneficio specifico in favore dei terreni dei contribuenti, inseriti nel perimetro di contribuenza, nonostante che dalle risultanze in atti fosse emerso che il Consorzio aveva realizzato le opere idrauliche di sua competenza, recanti intrinseco vantaggio ai fondi;
2.1 il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo;
2.2 questa Corte è ferma nel ritenere che nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto (cfr. Cass. nn. 27837/2018, 502/2017, 1786/2016, 11487/2013);
2.3 la trattazione dell’appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio (Cass. n. 21985/2011; n. 27496/2014; Cass. n. 1786/2016; Cass. n. 19579/2018);
2.4 al suddetto principio non si è ispirato il giudice di appello che, malgrado la tardiva comunicazione della data di udienza al difensore -per come risulta dalla motivazione della stessa sentenza impugnata- ha trattato il giudizio definendolo con rigetto del gravame, ritenendo, in contrasto con i principi dianzi illustrati, che sussistesse un onere, a carico dell’appellante, di comparire in ogni caso all’udienza per far rilevare la mancata comunicazione nei termini di rito;
2.5 nella specie, le questioni sottoposte al vaglio della Corte riguardano la sussistenza dell’esecuzione delle opere di bonifica e del relativo beneficio fondiario così arrecato alla proprietà dei contribuenti, tutte questioni che involgono accertamenti di fatto devoluti al giudice del merito;
3. il ricorso va dunque accolto con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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