processo tributario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33399 depositata il 30 novembre 2023 – In tema di accertamento delle imposte, il contribuente è legittimato ad impugnare, unitamente all’atto impositivo, anche un atto istruttorio prodromico, quale il provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica previsto, in materia di IVA, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, richiamato dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, in materia di imposte dirette, emesso nei confronti di soggetto estraneo all’accertamento. L’autorizzazione alla perquisizione domiciliare del Procuratore della Repubblica è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie la cui sussistenza e legittimità deve essere oggetto di verifica da parte del giudice

In tema di accertamento delle imposte, il contribuente è legittimato ad impugnare, unitamente all’atto impositivo, anche un atto istruttorio prodromico, quale il provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica previsto, in materia di IVA, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, richiamato dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, in materia di imposte dirette, emesso nei confronti di soggetto estraneo all’accertamento. L'autorizzazione alla perquisizione domiciliare del Procuratore della Repubblica è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie la cui sussistenza e legittimità deve essere oggetto di verifica da parte del giudice

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33390 depositata il 30 novembre 2023 – L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabriae, sez. n. 3, sentenza n. 2220 depositata il 18 agosto 2023 – Nel caso in cui siano spirati i termini di decadenza di cui all’art. 43 del DPR n. 600/73, l’Amministrazione finanziaria può modificare un accertamento precedentemente notificato, solo se questo determini una diminuzione della pretesa fiscale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabriae, sez. n. 3, sentenza n. 2220 depositata il 18 agosto 2023 Appello - motivi specifici - interpretazione rigorosa - esclusione Massima: L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. n. 23, sentenza n. 2527 depositata il 10 agosto 2023 – La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 274/05 ha dichiarato illegittimo l’art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92, laddove prevedeva la compensazione delle spese di lite nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In forza di detto provvedimento è venuto a cadere l’automatismo tra definizione della lite e compensazione delle spese nel caso dell’autotutela operata dall’Amministrazione Finanziaria, venendo affidato all’organo giudicante ogni valutazione in punto di spese del giudizio

La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 274/05 ha dichiarato illegittimo l'art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92, laddove prevedeva la compensazione delle spese di lite nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In forza di detto provvedimento è venuto a cadere l'automatismo tra definizione della lite e compensazione delle spese nel caso dell'autotutela operata dall'Amministrazione Finanziaria, venendo affidato all'organo giudicante ogni valutazione in punto di spese del giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza, sez. n. 2, sentenza n. 60 depositata il 9 agosto 2023 – L’istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), è di sicura applicazione anche nel processo tributario in forza dell’art. 1 D.Lgs. 546/1992 che, disponendo che al processo tributario si applichino le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, ha inteso operare un rinvio non già recettizio e statico bensì dinamico

L'istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), è di sicura applicazione anche nel processo tributario in forza dell'art. 1 D.Lgs. 546/1992 che, disponendo che al processo tributario si applichino le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, ha inteso operare un rinvio non già recettizio e statico bensì dinamico

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32235 depositata il 21 novembre 2023 – In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo

In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32218 depositata il 21 novembre 2023 – L’avviso deve essere notificato entro il quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione, si sarebbe verificata la sanatoria per raggiungimento dello scopo ove l’avviso, atto sostanziale con notificazione nulla in assenza dell’avviso di ricevimento, fosse stato notificato ove fosse stato proposto tempestivo ricorso prima della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento

L'avviso deve essere notificato entro il quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione, si sarebbe verificata la sanatoria per raggiungimento dello scopo ove l'avviso, atto sostanziale con notificazione nulla in assenza dell'avviso di ricevimento, fosse stato notificato ove fosse stato proposto tempestivo ricorso prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento

Processo tributario: ricorso in cassazione e rispetto del principio di chiarezza e sinteticità espositiva

Ai sensi dell'art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (legge n. 149/2022), " Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti(1); 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata(2); 3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso(3); 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi [...]

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