processo tributario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32213 depositata il 21 novembre 2023 – Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l’originale dell’atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto

Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16717 depositata il 14 giugno 2021 – La deduzione in oggetto doveva ritenersi ammissibile, perché integrativa non di un ‘nuovo motivo’ avverso la sentenza di primo grado, e neppure di un’eccezione in senso proprio, quanto di un elemento difensivo basato su una circostanza (giudicato esterno su un elemento costitutivo dell’imposizione) sopravvenuta e suscettibile di essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio

La deduzione in oggetto doveva ritenersi ammissibile, perché integrativa non di un 'nuovo motivo' avverso la sentenza di primo grado, e neppure di un'eccezione in senso proprio, quanto di un elemento difensivo basato su una circostanza (giudicato esterno su un elemento costitutivo dell'imposizione) sopravvenuta e suscettibile di essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32268 depositata il 21 novembre 2023 – L’effetto vincolante del giudicato esterno in materia tributaria è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, stante il principio della autonomia dei periodi di imposta

L'effetto vincolante del giudicato esterno in materia tributaria è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, stante il principio della autonomia dei periodi di imposta

Processo tributario: In tema di accertamento delle imposte qualora un atto istruttorio prodromico, quale il provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica previsto, in materia di IVA, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, richiamato dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, in materia di imposte dirette, siano illegittimi le informazioni o documenti raccolti sono inutilizzabili

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33399 depositata il 30 novembre 2023, intervenendo in tema di utilizzabilità della documentazione extracontabile a seguito di autorizzazione del P.M., ha ribadito che "... in tema di accertamento delle imposte, il contribuente è legittimato ad impugnare, unitamente all’atto impositivo, anche un atto istruttorio prodromico, quale il provvedimento di autorizzazione [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33399 depositata il 30 novembre 2023 – In tema di accertamento delle imposte, il contribuente è legittimato ad impugnare, unitamente all’atto impositivo, anche un atto istruttorio prodromico, quale il provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica previsto, in materia di IVA, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, richiamato dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, in materia di imposte dirette, emesso nei confronti di soggetto estraneo all’accertamento. L’autorizzazione alla perquisizione domiciliare del Procuratore della Repubblica è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie la cui sussistenza e legittimità deve essere oggetto di verifica da parte del giudice

In tema di accertamento delle imposte, il contribuente è legittimato ad impugnare, unitamente all’atto impositivo, anche un atto istruttorio prodromico, quale il provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica previsto, in materia di IVA, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, richiamato dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, in materia di imposte dirette, emesso nei confronti di soggetto estraneo all’accertamento. L'autorizzazione alla perquisizione domiciliare del Procuratore della Repubblica è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie la cui sussistenza e legittimità deve essere oggetto di verifica da parte del giudice

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33390 depositata il 30 novembre 2023 – L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabriae, sez. n. 3, sentenza n. 2220 depositata il 18 agosto 2023 – Nel caso in cui siano spirati i termini di decadenza di cui all’art. 43 del DPR n. 600/73, l’Amministrazione finanziaria può modificare un accertamento precedentemente notificato, solo se questo determini una diminuzione della pretesa fiscale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabriae, sez. n. 3, sentenza n. 2220 depositata il 18 agosto 2023 Appello - motivi specifici - interpretazione rigorosa - esclusione Massima: L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni [...]

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