La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32268 depositata il 21 novembre 2023, intervenendo in tema di giudicato esterno, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… L’estensione del giudicato esterno non può operare oltre i limiti soggettivi dello stesso, salvo che si sia in presenza di più coobbligati solidali in relazione agli effetti favorevoli della sentenza ottenuta da un coobbligato in relazione agli altri coobbligati a termini dell’art. 1306, comma 1, cod. civ. (Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2022, n. 36713). In assenza di tale presupposto, il giudicato esterno può operare solo in relazione alle stesse parti, risultando diversamente la sentenza resa inter alios, per cui non è possibile estenderne gli effetti a terzi …”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento fondato sul recupero di costi relativi a prestazioni rese da una impresa individuale ritenute attinenti a operazioni «inesistenti. La contribuente impugnava tale atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia di primo grado). I giudici di prime cure accolsero il ricorso della contribuente. L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione della CTP propose appello. I giudici di secondo grado rigettarono l’appello dell’Ufficio valorizzando il giudicato formatosi in relazione a due diversi periodi di imposta ed ritenuto non ostativa alla formazione del giudicato il fatto che fossero intervenute in giudizio due diverse Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria impugna la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il primo motivo, dichiarano assorbito il secondo.
I giudici di legittimità precisano e ribadiscono in materia tributaria che “… ove vengano in luce imposte periodiche, l’effetto vincolante del giudicato esterno in materia tributaria è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale (Cass. Sez. V, 4 marzo 2021, n. 5939), stante il principio della autonomia dei periodi di imposta (Cass., Sez. U., 25 marzo 2021, n. 8500). …”
In particolare, per il Supremo consesso, in tema di tributi armonizzati ed in particolare “… in materia di IVA, la cui applicazione non potrebbe essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale previsto dall’art. 2909 cod. civ. e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, al fine di garantire la piena applicazione del sistema di accertamento di imposta (CGUE, 16 luglio 2020, Cabinet de Avocat, C- 424/19, punti 31 – 33; CGUE, 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33596; Cass., Sez. V, 14 giugno 2019, n. 16010: Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15374). Sicché il giudicato esterno potrebbe anche essere rimesso in discussione in sede di controllo giurisdizionale di un’altra decisione dell’autorità tributaria competente riguardante lo stesso contribuente o soggetto passivo, ma riguardante un esercizio di imposta distinto. …”
Infine, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, i giudici di piazza Cavour affermano che “… il giudicato riguardava persone giuridiche diverse e diversi periodi di imposta, per cui non può farsi applicazione nel caso di specie del giudicato esterno …”
Per i giudici di legittimità l’estensione del giudicato opera quando:
- tra le stesse parti processuali e/o coobbligati
- abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale o un medesimo rapporto giuridico
- una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato.
Quando sussistono tali requisiti l’accertamento compiuto in merito a una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto, incidente su un punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il “petitum” del primo.